di Adele Margherita Falcetta
Tutto quello che c’è da sapere sui tempi necessari per divorziare, sulle diverse procedure cui ricorrere e sulla necessità o meno di rivolgersi ad un legale.
Quando ci si sposa si pensa, di solito, che sia per sempre. A volte, purtroppo, le cose non vanno così e i coniugi che tempo prima si erano giurati eterno amore non si sopportano più. La legge pone rimedio a situazioni del genere dando la possibilità alla coppia di ricorrere prima alla separazione e poi al divorzio. Una volta, dopo la separazione, occorreva aspettare anni per potere arrivare allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale.
Oggi, non è più così: i tempi per divorziare sono molto più brevi. Ma per il divorzio breve serve l’avvocato? In più, molti si chiedono, se oltre ad impiegare meno tempo è possibile anche risparmiare denaro. Leggendo questo articolo avrai la risposta.
Perché è necessario separarsi?
La separazione è una tappa necessaria sulla strada che conduce allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. La legge la prevede perché i coniugi, che non vanno più d’accordo, abbiano la possibilità di riflettere sulle loro reali intenzioni. A volte, infatti, quella che viene considerata una grave crisi può essere un momento di difficoltà doloroso ma passeggero: meglio, dunque, non affrettare i tempi e concedersi una pausa per capire cosa si vuole davvero.
Grazie alla separazione, i coniugi possono vivere ognuno per conto proprio; se hanno figli, viene stabilito (di comune accordo o dal giudice) con chi dei due questi ultimi debbano abitare e in che modo entrambi i genitori continueranno a prendersi cura di loro; chi debba vivere nella casa coniugale; se uno dei coniugi debba o meno versare all’altro un assegno di mantenimento.
Se è opportuno che prima del divorzio vi sia la tappa intermedia della separazione, è pur vero che in passato i tempi che intercorrevano tra le due procedure erano troppo lunghi: per presentare domanda di divorzio, infatti, occorreva attendere anni a far data dalla prima comparizione dei coniugi davanti al Presidente del tribunale.
Oggi, si è compreso che per riflettere marito e moglie non hanno bisogno di una pausa così lunga, per cui il legislatore ha previsto procedure molto più rapide, come vedremo meglio più avanti.
È possibile divorziare senza separarsi?
In linea di massima, non è possibile divorziare senza essersi prima separati. La legge [1] prevede poche eccezioni, casi piuttosto rari e di una certa gravità che non costituiscono certo la regola. Ecco, in sintesi, quali sono:
- se uno dei coniugi si è macchiato di reati particolarmente gravi (come il tentato omicidio) ai danni dell’altro coniuge o di un componente della famiglia (ad esempio, l’uccisione di un figlio);
- se il matrimonio, celebrato all’estero, è stato annullato o dichiarato risolto nello Stato straniero in cui sono avvenute le nozze;
- il caso di cambiamento di sesso da parte di uno dei due coniugi, con conseguente rettifica presso lo stato civile;
- se il matrimonio non è stato consumato, ossia se, dopo le nozze, marito e moglie non hanno mai avuto rapporti sessuali.
Come si può notare, si tratta di ipotesi in cui il vincolo coniugale non ha più ragione di essere, per cui è superfluo concedersi del tempo per decidere se si intende porvi termine. In tutti gli altri casi, che sono la maggior parte, prima di divorziare è necessario separarsi.
Come ci si separa?
La separazione dei coniugi può essere di due tipi:
- consensuale, se marito e moglie concordano sull’intenzione di separarsi e tra loro non vi è disaccordo riguardo a questioni economiche, all’affidamento di eventuali figli o, come vedremo meglio, alla richiesta di addebitare la separazione a uno dei due;
- giudiziale, quando tra i coniugi vi sono contrasti che devono essere risolti dal giudice.
Come funziona la separazione consensuale?
La separazione consensuale può avvenire secondo modalità diverse, che dipendono in parte dalla scelta dei coniugi e in parte dalla situazione specifica. Ecco le possibili procedure:
- separazione consensuale in tribunale [2]. I coniugi depositano tramite avvocato (che può anche essere unico per entrambi) un ricorso congiunto nel quale dichiarano la volontà di volersi separare ed espongono secondo quali modalità vogliono che ciò avvenga: ad esempio a chi debba andare la casa coniugale, se uno dei due debba versare un assegno di mantenimento all’altro ed altri aspetti economici. Se vi sono figli minori, nel ricorso deve essere specificato con quale dei genitori vivranno e le modalità secondo cui entrambi contribuiranno a mantenerli, istruirli ed educarli. Il tribunale controlla che l’accordo dei coniugi sia conforme a legge e, nel caso dei figli, che esso realizzi pienamente gli interessi di questi ultimi, quindi lo ratifica con decreto;
- separazione tramite negoziazione assistita [3]. Si tratta di una procedura che si svolge davanti agli avvocati dei coniugi, che formano un accordo e ne chiedono la ratifica da parte del tribunale;
- separazione in Comune [4]. I coniugi concordano i contenuti della separazione e si presentano insieme in Comune, dove viene tentata la conciliazione. Se questa non riesce, dopo trenta giorni il loro accordo viene confermato. In questo caso non è necessario affidarsi a un avvocato; tuttavia si tratta di una procedura alla quale non si può ricorrere sempre. Se vi sono figli minori o invalidi, oppure se i coniugi devono trasferire tra loro beni immobili, è necessario ricorrere alla separazione in Tribunale o alla negoziazione assistita.
Ci si può chiedere perché in alcuni casi ai coniugi è preclusa la separazione consensuale in Comune, certamente rapida ed economica. La ragione risiede nel fatto che alcune decisioni possono essere contenute soltanto in un provvedimento del Tribunale. Infatti:
- se vi sono figli minori o invalidi vi deve essere un controllo sull’accordo dei coniugi, affinché esso corrisponda al pieno interesse dei bambini o ragazzi; tale controllo deve essere svolto da un organo imparziale quale è, appunto, il tribunale;
- se tra i coniugi vi è un trasferimento di beni immobili, esso deve essere trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari, e ciò può avvenire soltanto sulla base di un provvedimento del giudice.
Pertanto, in questi due casi, si può soltanto ricorrere alla separazione consensuale in Tribunale o alla negoziazione assistita, in cui l’accordo dei coniugi viene controllato e ratificato da un provvedimento giudiziario.
Come funziona la separazione giudiziale?
Se i coniugi non sono d’accordo sui contenuti della separazione (ad esempio, l’entità dell’assegno di mantenimento o l’affidamento dei figli), oppure se uno dei due vuole che la responsabilità del fallimento dell’unione venga attribuita all’altro (è il cosiddetto addebito), è necessario ricorrere alla separazione giudiziale.
In tal caso, uno dei due coniugi prende l’iniziativa, depositando un ricorso davanti al tribunale tramite un avvocato. L’altro coniuge deposita, anch’egli tramite un legale, una memoria difensiva ed entrambi compaiono in un’apposita udienza davanti al Presidente del tribunale, che, dopo aver tentato di conciliarli, emette un provvedimento provvisorio riguardo all’affidamento dei figli (se ve ne sono), al diritto di abitare la casa coniugale, ad un eventuale assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, da porre a carico dell’altro coniuge.
Successivamente, inizia una vera e propria causa davanti al tribunale, nella quale le due parti, tramite i rispettivi avvocati, cercheranno di far valere le proprie ragioni e di portare prove a proprio favore. Se, ad esempio, uno dei coniugi chiede l’addebito della separazione a carico dell’altro, affermando che non gli è mai stato fedele, dovrà anche dimostrarlo, ad esempio tramite testimoni. Lo stesso per quanto riguarda i contrasti relativi all’assegno di mantenimento e alla sua entità o all’affidamento dei figli.
Cos’è il divorzio breve?
Ottenuta la separazione, il passo successivo è il divorzio, che comporta lo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Se la coppia si è sposata in chiesa, il divorzio prende il nome di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò sta semplicemente ad indicare che viene meno soltanto l’aspetto civile dell’unione, non potendo lo Stato sciogliere il vincolo religioso.
Nel 2015, è stata introdotta la possibilità di divorziare in tempi molto brevi; precisamente:
- se la separazione è stata consensuale, in una delle forme che abbiamo visto, è possibile divorziare già quando sono trascorsi sei mesi da essa. La decorrenza di questo termine varia secondo la procedura che i coniugi hanno adottato per separarsi: se la separazione è avvenuta in tribunale, esso decorre dalla prima udienza avanti al Presidente; in caso di separazione in Comune o di negoziazione assistita, il termine decorre dalla firma dell’accordo di separazione davanti all’ufficiale di stato civile o davanti agli avvocati;
- se la separazione è stata giudiziale, il termine per divorziare è di un anno e decorre dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del tribunale.
Quando si parla di divorzio breve, ci si riferisce più propriamente al termine di sei mesi previsto qualora la separazione sia stata consensuale; tuttavia è possibile estendere questa espressione a tutti i casi di divorzio, visto che il termine di un anno è comunque di gran lunga inferiore rispetto ai tempi che in passato erano previsti dalla legge (dapprima cinque, poi tre anni).
Come si divorzia?
Anche il divorzio, come la separazione, può essere consensuale o giudiziale, secondo che i coniugi siano o meno d’accordo sulle condizioni alle quali porre definitivamente fine al proprio apporto.
Il divorzio giudiziale funziona allo stesso modo della separazione giudiziale: viene presentato un ricorso da uno dei coniugi, entrambi compaiono dinanzi al Presidente del Tribunale che assume i provvedimenti più urgenti, poi la causa continua finché non si perviene a una sentenza.
Le procedure di divorzio consensuale ricalcano quelle previste per la separazione. Ecco quali sono:
- divorzio congiunto in tribunale [5]. I coniugi, tramite i loro avvocati (il legale può essere unico per entrambi) depositano un ricorso nel quale dichiarano tutte le condizioni alle quali intendono divorziare, sia sotto l’aspetto economico che sotto quello dell’affidamento dei figli minori, se ve ne sono. Vi è un’unica udienza che si tiene davanti al Presidente del tribunale, che verifica che le condizioni concordate tra i coniugi siano conformi a legge e all’interesse dei figli; il tribunale ratifica quindi l’accordo;
- divorzio con negoziazione assistita [6]. Anche nel caso del divorzio, i coniugi stipulano un accordo di divorzio che sottoscrivono davanti ai rispettivi avvocati, i quali poi ne curano la ratifica da parte del tribunale;
- divorzio in Comune [7]. Così come per la separazione, i coniugi dichiarano all’Ufficiale di stato civile il contenuto del loro accordo e lo sottoscrivono. A questa procedura, non è però possibile ricorrere se i coniugi hanno concordato che tra loro avvenga un trasferimento di immobili o se vi sono figli minori o non autosufficienti: in queste ipotesi bisognerà ricorrere al divorzio in tribunale o mediante negoziazione assistita.
Per il divorzio breve serve l’avvocato?
Quanto sopra dà una risposta alla domanda iniziale, cioè se per il divorzio breve serve l’avvocato.
La conclusione alla quale si perviene è la seguente:
- per il divorzio avanti al tribunale occorre che i coniugi si rivolgano a un avvocato. Possono decidere se rivolgersi ognuno al proprio legale di fiducia oppure se sceglierne uno che depositi il ricorso per entrambi;
- per il divorzio con negoziazione assistita, abbiamo visto che l’accordo tra i coniugi viene concluso davanti agli avvocati, la cui presenza è quindi necessaria. Anche in questo caso i due ex possono decidere di rivolgersi a un solo legale;
- per il divorzio in Comune non occorre avvocato;
- infine, in caso di divorzio giudiziale, è ovvio che ognuno dei coniugi dovrà avere un avvocato che lo difenda, trattandosi di una vera e propria causa.
Note
[1] Art. 3 L. 898/1970.
[2] Art. 158 cod. civ.
[3] Art. 2 D.L. n. 132/2014.
[4] Art. 12 D.L. n. 132/2014.
[5] Art. 4, co. 16, L. 898/1970.
[6] D.L. n. 132/2014.
[7] D.L. n. 132/2014.
Fonte: laleggepertutti.it