di Nicola Fabiano, Avvocato
Com’è noto dal prossimo 30 giugno 2014 sarà obbligatorio il processo civile telematico PCT. Il legislatore è intervenuto diverse volte, tanto da far registrare una frammentarietà dello specifico impianto normativo che non favorisce gli operatori e genera spesso dubbi interpretativi.
Ciò posto, le norme che specificamente riguardano il PCT, come si è detto, sono numerose; le disposizioni principali sono contenute nel seguente impianto normativo:
• Codice di procedura civile, norme modificate con l’aggiunta della PEC;
• D.P.R. 11/2/2005, n. 68 – “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata”;
• D.Lgs 7/3/2005, n. 82 – CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale);
• Decreto-Legge 25/06/2008 n. 112, art. 51 (come modificato dal D.L. 193/2009), relativo alle comunicazioni e notificazioni
• Decreto-Legge 29/11/2008, n. 185 (decreto anticrisi), convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 28/1/2009, n. 2;
• Decreto-Legge 29/12/2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 22/2/2010, n. 24
• Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
• Legge 53/1994 (notifiche in proprio) modificata dall’articolo 25, comma 3, lettera b), della L. 12 novembre 2011, n. 183, e successivamente dalla Legge 24.12.2012 n° 228 , G.U. 29.12.2012 (legge stabilità 2013)
Alle norme predette si devono aggiungere i seguenti provvedimenti amministrativi:
• D.M. 2/11/2005 – Regole tecniche PEC.
• D.M. 21/2/2011, n. 44, recante “Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”
• PROVVEDIMENTO 18/7/2011, recante “Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44….”, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29-7-2011
L’art. 13, comma 3, del DM 44/2011 riguarda le modalità del deposito telematico e, segnatamente, le modalità che attestano l’avvenuto deposito mediante il rilascio di ricevuta di avvenuta consegna (RAC) e di avvenuto deposito. Detta norma testualmente dispone:
Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l’avvenuto deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.
La previsione dell’orario fissato alle ore 14 quale termine ultimo per deposito nel giorno feriale, troverebbe la sua ratio nella valutazione del periodo di apertura delle Cancellerie che si è pensato di valutare considerando la cancelleria virtuale funzionale sino all’ora predetta. È evidente, tuttavia, che la disposizione in esame, sebbene inserita in un provvedimento amministrativo afferente le norme tecniche del processo civile telematico, andrebbe coordinata con le vigenti disposizioni che disciplinano il personale di cancelleria e con i contratti collettivi.
Il Tribunale di Milano, Sez. IX, con sentenza del 3 marzo 2014, n. 3115 ha definito una controversia in cui è stato necessario delibare la questione relativa al deposito telematico effettuato oltre le ore 14:00. La fattispecie oggetto di tale pronuncia riguarda, in un giudizio avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il deposito telematico di una comparsa conclusionale che è sttato effettuato dopo le ore 14:00 e che, secondo le citate norme tecniche, sarebbe da considerarsi eseguito nel giorno feriale successivo; nel giudizio de quo era rilevante la tardività del deposito della comparsa cnclusionale in quanto eseguito, appunto, dopo le ore 14:00. La questione di rilievo riguarda le preclusioni processuali che pregiudicano l’efficacia di attività compiute oltre il termine.
La sentenza in esame ha evidenziato come il comma 7 dell’art. 16-bis della legge 221/2012 (che ha convertito in legge il Decreto Legge 179/2012), disponga testualmente: “7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia”. Per come è strutturato tecnicamente il PCT, il deposito telematico si ritiene avvenuto non al momento dell’invio della PEC con gli atti da depositare (e quindi con le ricevute di accettazione e di consegna), ma quando viene generata la RAC, indipendentemente dall’ora di invio della PEC.
Su questi presupposti, il Tribunale di Milano ha osservato che la norma primaria, ossia l’art. 16-bis, comma 7, della legge 221/2012, nulla dispone in ordine all’orario del deposito e quindi – essendo prevalente per rango rispetto al decreto ministeriale – non consente di condizionare e subordinare il deposito telematico ad un orario, in quanto esso non è previsto dalla legge.
A parere di chi scrive, invece, sembra più corretto giuridicamente qualificare la questione valutandola con il principio della gerarchia delle fonti, ove una norma di rango secondario non può prevalere su quella di rango superiore, ovvero una norma amministartiva, qual è quella contenuta nel decreto ministeriale (e nel successivo Provvedimento del 18 luglio 2011 recante “Specifiche tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”), non prevale sulla legge. Applicando questo principio basilare ma fondamentale nel nostro ordinamento giuridico non c’è spazio per la norma regolamentare di disciplinare aspetti processuali che restano governati dalle norme del codice di rito o di altre disposizioni di pari rango. Il “fenomeno” PCT richiede una normativa organica e ben strutturata e le criticità – anche tecniche – non possono essere affrontate e definite attraverso viatici semplificati mediante l’adozione di disposizioni amministrative, pregiudicando i principi giuridici sostanziali e di rito.
È auspicabile un intervento legislativo per rettificare questa (ma non solo) stortura del sistema della giustizia digitale.
Fonte: www.diritto24.ilsole24ore.com