Anna Maria D’Andrea
Pace fiscale con nuova rottamazione delle cartelle: ecco come funziona la definizione agevolata prevista dal testo del decreto fiscale 2019. Interessi ridotti e più tempo per pagare anche le rate di precedenti rottamazioni.
Pace fiscale al via con la nuova rottamazione delle cartelle prevista dal 2019: le novità che illustrano come funziona la terza definizione agevolata sono contenute nel testo (attualmente in bozza) del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio.
La rottamazione-ter consentirà ai contribuenti di pagare i debiti fiscali relativi a cartelle affidate tra il 2000 e il 31 dicembre 2017 in dieci rate spalmate in cinque anni. Saranno due le scadenze da ricordare nell’anno e gli interessi dovuti sulla rateizzazione saranno ridotti dal 4,5% allo 0,3%.
Il Governo punta a dare più appeal alla nuova definizione agevolata delle cartelle giocando sul maggior tempo concesso per il pagamento e sulla riduzione degli interessi dovuti sul piano di rateazione. È questa la chiave con la quale si stima un gettito pari a 11.100 milioni di euro.
A chi si chiede come funziona la nuova rottamazione delle cartelle è bene chiarire da subito che si tratta di una procedura ben diversa dall’impostazione iniziale di pace fiscale. Secondo quanto previsto dalla bozza del decreto fiscale 2019 il debito dovrà essere pagato in modalità integrale e lo sconto riguarderà soltanto sanzioni e interessi.
Di seguito tutti i dettagli e le novità sulla nuova rottamazione delle cartelle 2019, ammessi, esclusi e quali sono le scadenze per fare domanda e per pagare le rate.
Rottamazione cartelle 2019: ecco come funziona la pace fiscale
La nuova rottamazione delle cartelle prevista dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 sarà molto simile alle precedenti definizioni agevolate e consentirà ai contribuenti di pagare l’importo del debito al netto delle sanzioni e degli interessi dovuti.
Non si tratta della pace fiscalecosì come originariamente prevista dal Contratto di Governo, che prevedeva il pagamento ridotto delle imposte dovute, calcolate in percentuale (dal 6% al 25%) in base alla propria situazione reddituale.
Chi aderirà alla rottamazione dovrà pagare la somma capitale e gli interessi iscritti a ruolo (nonché l’aggio, i diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese esecutive eventualmente maturate), senza versare le sanzioni incluse negli stessi carichi, gli interessi di mora e le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale.
Le cartelle ammesse alla rottamazione ter, parte del più ampio progetto di pace fiscale ancora in corso di definizione, saranno quelle affidate ad Equitalia e all’Agenzia Entrate Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. È questo il perimetro dei soggetti che potranno fare domanda di adesione entro le scadenze che dovranno esser confermate in sede di approvazione definitiva del decreto fiscale.
Chi presenterà domanda di adesione alla rottamazione ter delle cartelle potrà scegliere di pagare in un’unica soluzione ovvero in dieci rate spalmate su cinque anni.
Saranno quindi due le scadenze da ricordare nel corso dell’anno, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.
Per quanto riguarda la fase di presentazione delle istanze, attualmente l’avvio della rottamazione è fissato al 30 aprile 2019, termine ultimo entro cui fare domanda utilizzando i moduli che dovranno esser pubblicati dalle Entrate.
Rottamazione ter 2019: ammessi anche i decaduti da precedenti definizioni agevolate
La pace fiscale abbraccerà anche i contribuenti che avevano già aderito a precedenti rottamazioni ma che ne erano decaduti a causa del mancato pagamento delle rate.
Potranno rientrare nella nuova rottamazione:
- i contribuenti che non hanno pagato le rate della rottamazione in corso. In tal caso sarà necessario eseguire i versamenti delle rate scadute a luglio, settembre ed ottobre entro il 30 novembre 2018;
- i contribuenti con cartelle ammesse alla prima rottamazione (DL 193/2016) che non hanno concluso il pagamento delle rate;
- i contribuenti che, dopo aver aderito alla rottamazione prevista dal DL 148/2017 non hanno provveduto al pagamento di tutte le rate scadute entro il 31 dicembre 2016 di vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016.
Potranno fare domanda di rottamazione anche i contribuenti con debiti risultanti da carichi affidati all’agente della riscossione rientranti nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori (legge 27 gennaio 2012, n. 3).
Rottamazione anche per le multe stradali, ma in questo caso ad esser condonati saranno gli interessi previsti dalla legge.
Restano invece esclusi dalla rottamazione delle cartelle i debiti risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a:
- risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
- le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Pace fiscale, i vantaggi della nuova rottamazione: rate in cinque anni e interessi ridotti
Accantonata almeno per il momento la possibilità di un condono “vecchio stampo” (seppure Salvini abbia promesso ancora novità sulla pace fiscale) la nuova rottamazione delle cartelle presenta vantaggi significativi.
In primo luogo il numero delle rate, che potranno arrivare fino a dieci e potranno essere pagate in dieci anni e a poter beneficiare della dilazione lunga del pagamento saranno anche le rottamazioni in essere (quelle di cui al DL 148/2017). Si ricorda che le precedenti due definizioni agevolate prevedevano tempi stringenti e ravvicinati, motivo per il quale molti contribuenti non hanno potuto proseguire il versamento delle rate.
Inoltre, in caso di rateizzazione, l’importo degli interessi dovuti su ciascuna delle rate sarà pari allo 0,3%, a fronte della misura ordinaria pari al 4,5% (previsto dall’art. 21 del DPR n. 602/1973 ed applicato nelle precedenti definizioni).
Infine, il contribuente che farà domanda di rottamazione potrà utilizzare in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA.
Si attendono tuttavia ulteriori novità e conferme. È necessario che il testo del decreto ottenga l’ok dal Governo ma ancora più importante sarà vedere in che modo evolverà la discussione sulla pace fiscale: la Lega rilancia il progetto di saldo e stralcio e porta avanti l’idea di un condono dei debiti diverso dalle precedenti rottamazioni.
Fonte: www.money.it
1 Commento. Nuovo commento
Buongiorno
mi scusi se la disturbo.. ma non è anomala questa rottamazione ter ?
ho aderito alla prima rottamazione e con enormi sforzi ho pagato tutto puntualmente
ho aderito alla rottamazione bis…e per aderire alla TER
devo pagare anche la rata del 31.10 ( pari al 40% ) entro il 7 dicembre e quindi solo il 60% restante godrà delle ulteriori riduzioni in ordine di sconti e tassi di interessi agevolati….
in base alla sua esperienza crede che la bozza sarà confermata in toto oppure come sarebbe corretto tutta la bis dovrebbe essere rivalutata e posticipata in base alle nuove direttive e scadenze ??
saluti