Articolo di Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto
Il dovere dei genitori costituzionalmente sancito di “mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio” non prevede di per sé un venir meno degli obblighi al momento del raggiungimento della maggiore età.
Entrambi i genitori, separati o no, debbono quindi mantenere, in proporzione alle proprie sostanze, i figli anche maggiorenni che non hanno ancora raggiunto un’autonomia economica.
Più volte in questo sito si è affrontato il tema del mantenimento dei figli maggiorenni:
» Mantenimento del figlio maggiorenne: Cassazione, sul genitore obbligato grava l’onere di provare la raggiunta indipendenza economica – di Licia Albertazzi
» Cassazione: paletti più stretti per il mantenimento dei figli maggiorenni – di Gilda Summaria
» Cassazione: onere di mantenimento, età ed indipendenza economica dei figli – Quando l’obbligo permane a carico dei genitori – di Licia Albertazzi
» Cassazione: quando cessa il dovere di mantenere il figlio maggiorenne? di Licia Albertazzi
» Cassazione: ribadito l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne e “incolpevole” (Corte di Cassazione Ordinanza n. 11020 del 9 Maggio 2013) – di Teresa Fiortini
» Tribunale di Latina Sentenza n. 1764/13 niente mantenimento al figlio maggiorenne che ha già lavorato – di Emanuele Mascolo
» Cassazione: va mantenuto il figlio maggiorenne e laureato a patto che non rifiuti proposte di lavoro
» Figli maggiorenni – La Cassazione ribadisce: vanno mantenuti fino a indipendenza economica- di Luisa Foti
» Il mantenimento dei figli maggiorenni – nelle guide legali
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Insomma la giurisprudenza è in continuo fermento. Alcuni orientamenti sono ormai consolidati come quello della Suprema Corte in base al quale i figli maggiorenni che siano iscritti fuori corso ad una facoltà universitaria (senza profitto negli studi) o i figli che rifiutino di svolgere un’attività lavorativa non hanno più diritto al mantenimento.
Altre decisioni fanno un po’ discutere come quella in cui un genitore è stato obbligato a mantenere una figlia già ‘convolata’ a nozze. Un caso unico s’intende, di cui si però si è occupata anche la suprema Corte (sentenza n. 1830 del 26.01.2011). Nel caso di specie, la figlia non aveva ancora raggiunto l’indipendenza economica e anche se sposata viveva ancora nella casa familiare mentre il marito (ancora studente) viveva in un’altra località.
Facciamo adesso un breve riepilogo degli orientamenti giurisprudenziali più significativi in materia di mantenimento dei figli maggiorenni.
L’ obbligo dei genitori di provvedere alle necessità dei figli non cessa automaticamente con il compimento del diciottesimo anno di età e può protrarsi ben oltre il raggiungimento della maggiore età, ma non può protrarsi “oltre ogni ragionevole limite”, dovendo cessare quando “il figlio versa in colpa per non essere stato in grado di rendersi autosufficiente” (Cassazione sentenza n. 9109/99).
La Suprema Corte con un’altra “sentenza vintage”, la n. 23590 del 22 novembre 2010, ha affermato che non ha diritto all’assegno di mantenimento il figlio maggiorenne, non autonomo economicamente, che in passato ha iniziato ad espletare un’attività lavorativa a tempo determinato.
Ancora, con la sentenza n. 27377 del 06.12.2013, la Cassazione ha stabilito che: “il figlio ultratrentenne non ha più diritto all’assegno di mantenimento se è in possesso di un patrimonio tale da potergli garantire un’autosufficienza economica”.
Con la sentenza n. 7970 del 2013, la Corte ha escluso il diritto al mantenimento di una figlia trentasettenne, che pur avendo ricevuto offerte di lavoro le aveva rifiutate perché, a suo dire, non erano rispondenti alle personali aspirazioni.
Con l’ordinanza n. 24515 del 30 ottobre 2013 la Corte ha confermato il venire meno dell’assegno di mantenimento a carico del padre divorziato, sulla base del fatto che le figlie, maggiorenni, avevano espletato un’attività lavorativa, seppure discontinua, ma attestante quantomeno il possesso di capacità idonee per immettersi nel mondo del lavoro.
Molto interessante e’ anche il contenuto di un decreto del Tribunale di Milano dell’11 aprile 2013. Il Tribunale ha riconosciuto ad un padre la revoca dell’assegno di mantenimento in favore del figlio perché lo stesso aveva ventiquattro anni, da sei anni aveva abbandonato gli studi, non si era dedicato al reperimento di una stabile occupazione ed era andato a convivere da tempo con la sua fidanzata.
Anche quest’anno la Cassazione si è pronunciata in merito; ad esempio con l’ordinanza n. 2236 del 3 febbraio 2014 non ha riconosciuto l’assegno di mantenimento, chiesto dalla moglie al marito, in favore della figlia perché la stessa aveva rinunciato di lavorare nell’azienda del padre che si trovava in una località distante; rinunciando all’attività lavorativa la figlia ha fatto desumere la propria indipendenza economica oltre a dimostrare un atteggiamento parassitario nei confronti del genitore.
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 1585/2014,ha chiarito che : “se il figlio ha uno scarso rendimento negli studi universitari e comunque con lavoretti occasionali riesce a raggiungere una certa indipendenza, il padre può essere liberato dall’obbligo del mantenimento”
Fonte: Mantenimento dei figli maggiorenni. Fino a quando un genitore e’ obbligato?’ Ecco le sentenze più significative
(www.StudioCataldi.it)
Fonte: StudioCataldi.it