È nullo l’accordo, concluso tra marito e moglie al momento della separazione consensuale, con cui i due si accordano per l’importo del futuro assegno dopo il divorzio.
I coniugi non possono accordarsi, al momento della separazione, sull’importo che il marito dovrà versare alla moglie dopo il divorzio. Si tratta, infatti, di due momenti distinti e separati nell’iter di scioglimento del matrimonio che non possono essere programmati in anticipo. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza di poche ore fa [1].
Se anche sono del tutto simili, l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile hanno cause diverse: il primo scatta dopo la separazione e il secondo – come suggerisce il nome stesso – dopo il divorzio. In entrambi i casi, lo scopo di tale misura è di consentire, al coniuge con un reddito inferiore, di mantenere, per quanto possibile, lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio.
Alla quantificazione di tali importi, i coniugi possono arrivare con le “buone”, ossia con un procedimento consensuale, oppure con le “cattive”, ossia attraverso il giudice e una regolare causa. Nella prima ipotesi, marito e moglie possono presentarsi davanti al Presidente del Tribunale con un solo avvocato che li assista, indicando la misura dell’assegno di mantenimento o divorzile che hanno deciso di stabilire. La stessa procedura può essere eseguita anche: 1) in Comune, se la coppia non ha figli minori, portatori di handicap o non autonomi dal punto di vista economico, e sempre che, tra gli accordi, non siano previsti trasferimenti di beni mobili o immobili; 2) davanti ai rispettivi avvocati (cosiddetta «negoziazione assistita»).
Ciò che però la legge non consente è, in sede di separazione, di quantificare in anticipo l’ammontare dell’assegno divorzile. Quest’ultimo potrà essere determinato solo e unicamente nella procedura di divorzio, ma non prima. Quindi sono nulli tutti gli accordi con cui marito e moglie, quando si separano, non si limitano solo a fissare l’ammontare dell’assegno di mantenimento, ma anche quello da versare dopo il divorzio.
[1] Cass. sent. n. 2224/2017 del 30.01.17.
Fonte: www.laleggepertutti.it