L’avvocato Claudio Calvello è iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Padova ed esercita la professione dal 1999. È attivo nel campo del contenzioso civile con particolare attenzione ai settori del diritto societario, del diritto di famiglia e della responsabilità civile.
Siamo appena tornati dalle vacanze trascorse in Spagna. Tuttavia la struttura alberghiera presso cui abbiamo alloggiato per una settimana non rispecchiava neppure lontanamente quanto riportato nel catalogo del tour operator. Insomma siamo profondamente delusi. Possiamo chiedere un risarcimento? Michela e Lucio
Carissimi lettori di PJ, la risposta è sì, ma andiamo per gradi. Cominciamo, innanzitutto, col dire che il danno da vacanza rovinata è il pregiudizio sofferto dal turista che deriva dalla lesione del suo interesse di godere in modo pieno di un viaggio organizzato come occasione di piacere, svago e riposo senza soffrire il disagio psicofisico che accompagna la mancata realizzazione in tutto, o in parte, del programma previsto.
Ora, è pacifico che Voi abbiate acquistato presso l’Agenzia di Viaggi un c.d. pacchetto di viaggio tutto compreso e che, pertanto, possiate godere di tutte quelle tutele che nel corso degli anni non solo il nostro Legislatore, ma anche i nostri Giudici, hanno apprestato a casi come quello portato all’attenzione dei lettori di PJ Magazine. Partendo dal nostro Legislatore, col D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79, ha trovato ingresso nel nostro ordinamento il Codice del Turismo il quale, segnatamente, agli artt. da 32 a 51, disciplina la materia dei contratti di vendita di pacchetti turistici, materia che precedentemente era collocata all’interno del Codice del Consumo. Ebbene, il Codice del Turismo, recependo i vari indirizzi giurisprudenziali sul tema, all’art. 47 ha espressamente dettato una disciplina per il danno da vacanza rovinata, mentre all’art. 43 chiarisce che per inesatto adempimento deve intendersi “la difformità dagli standard qualitativi dei servizi promessi e pubblicizzati”. Letteralmente l’art. 43 prevede che
“nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza […], il turista puo’ chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.”
Non sarà sfuggito ai più attenti che la norma prevede, quindi, il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata solo nei casi in cui sia raggiunta una certa soglia di gravità. E in effetti, se così non fosse, ogni piccola imperfezione o “sbavatura” del viaggio (che in linea di massima si manifesta immancabilmente) potrebbe essere utilizzata o, per meglio dire, strumentalizzata, dai più smaliziati per intentare improbabili cause a danno di Agenzie di Viaggio e Tour Operator: e ciò non sarebbe giusto. Peraltro è poi chiaro che, se chiediamo a un Agente di viaggio di consigliarci una vacanza in una zona tranquilla (non ventilata) del globo e, questi, poi ci “spedisce” direttamente a Fuerteventura, zona meravigliosa ma battuta da forti venti, è evidente, poi, che qualche responsabilità quel venditore ce l’avrà, mentre, per contro, nessuna addebito potrà essere mosso nei confronti del Tour Operator. Ma torniamo al “nostro caso”. I due lettori si sono lamentati di avere trovato una struttura non corrispondente a quella pubblicizzata nel catalogo del Tour Operator e dalle foto che hanno scattato in loco è davvero difficile sostenere il contrario.
La piscina è evidentemente mal tenuta (si vedono piastrelle rotte), la camera presso cui hanno alloggiato presenta il bagno mal funzionante, così come la pulizia del villaggio turistico lascia molto a desiderare: insomma le foto parlano da sole. È chiaro che se i nostri due amici lettori avessero potuto verificare prima qual era il reale stato di quella struttura non avrebbero mai e poi mai acquistato quel pacchetto di viaggio. In sostanza possiamo certamente affermare che il risarcimento del danno in questo caso specifico potrà trovare ingresso. Inoltre, i due malcapitati non dovranno provare la colpa del Tour Operator poiché sarà per loro sufficiente allegare (cioè, far vedere) lo stato in cui si trova quella struttura; graverà, invece, esclusivamente in capo al Tour Operator provare di avere esattamente adempiuto alle prestazioni contrattualmente pattuite.
Un consiglio finale: raccogliete quante più prove possibili, scattate foto, raccogliete testimonianze e, se possibile, inviate subito sin dal luogo di vacanze un fax con cui denunciate al Tour Operator e all’Agenzia di Viaggi lo stato in cui vi trovate. Probabilmente, capiranno che vi state tutelando e si attiveranno (ove possibile) senza indugio per spostarvi in altra struttura più confacente. La mancata pronta assistenza da parte del Tour Operator verrebbe, infatti, valutata negativamente dal Giudice e andrebbe a pesare ulteriormente sull’entità del risarcimento da liquidare.
PILLOLE DI GIURISPRUDENZA
Creare un falso account sui social network sfruttando le immagini di un terzo integra il reato di sostituzione di persona.
La Corte di Cassazione, Sezione V penale, con sentenza n. 25774/2014 ha stabilito che è penalmente rilevante, oltre all’utilizzo delle altrui generalità, anche lo sfruttamento abusivo dell’immagine reale e delle sembianze di un terzo soggetto, con una descrizione tutt’altro che lusinghiera. L’imputato utilizzava tale falsa identità per usufruire dei servizi di un social network, consistenti nella possibilità di comunicazione in rete con altri iscritti e di condivisione di contenuti: i Giudici hanno chiarito che la descrizione di un profilo poco lusinghiero consente di riconoscere oltre all’intento di conseguire un vantaggio non patrimoniale, anche quello di recare un danno all’altrui reputazione, intesa come l’immagine di sé presso gli altri.
Fonte: www.pjmagazine.net