di Concas Alessandra
Una coppia di coniugi decide di separarsi, ha provato in ogni modo a risolvere la crisi matrimoniale non riuscendoci.
Si sono presi una pausa, sono andati da un consulente matrimoniale e hanno anche fatto un viaggio insieme, però neanche questi espedienti hanno funzionato.
Quello che desta in uno di loro preoccupazione, è che non potrà essere molto presente nella vita dei due figli piccoli, Il suo lavoro lo impegna molto all’estero.
In questa sede cercheremo di vedere a che punto sia la situazione sull’affidamento esclusivo dei figli e se si possa concordare.
La legge prevede il cosiddetto principio di bigenitorialità, in base al quale i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto di equilibrio e continuità con ognuno dei genitori.
In sede di separazione o divorzio, il giudice potrà disporre che i minori siano affidati sia alla madre sia al padre, a meno che questa decisione non rechi loro un pregiudizio.
La coppia che decide di lasciarsi si può anche accordare, per motivi di lavoro, affinché i bambini vengano affidati a uno di loro in modo esclusivo.
Andiamo con ordine, cercando di affrontare la questione nei minimi dettagli.
Affidamento esclusivo
La legge prevede che se ricorrano motivi gravi nei quali il genitore non sia adeguato al suo ruolo, sia possibile chiedere al giudice l’affidamento esclusivo.
Ad esempio, quando un padre scompare dalla vita del figlio, oppure è dedito al gioco d’azzardo e contrae un debito consistente.
L’unico motivo che può portare un giudice a una scelta simile è l’interesse del minore, vale a dire, la necessità, e l’obbligo giuridico, di garantire allo stesso un sano sviluppo fisico e psichico.
In che cosa consiste il principio di bigenitorialità
Prima di scrivere sull’argomento principale, scriviamo qualcosa sull’affidamento dei figli quando i genitori decidono di separarsi.
Come scritto in precedenza nella premessa, nella maggior parte dei casi, la maggior parte delle volte il giudice decide per l’affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la casa di uno dei due genitori.
In presenza di simili circostanze, la conseguenza è che le decisioni importanti, come ad esempio la scuola da frequentare, dovranno essere prese di comune accordo, mentre le scelte legate alla quotidianità, come ad esempio l’acquisto dei libri scolastici, dovranno essere prese in modo separato.
Attraverso l’affidamento condiviso si realizza il principio di bigenitorialità, vale a dire il diritto di ogni figlio al mantenimento di un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, anche se siano separati o divorziati.
L’affidamento condiviso può essere deciso dai genitori di comune accordo, oppure, in alternativa, dal giudice nella sentenza di separazione o divorzio.
In che cosa consiste l’affidamento esclusivo dei figli
Sembra essere evidente che anche quando il giudice si deve pronunciare sulla separazione o sul divorzio dei coniugi, deve stabilire l’affidamento di eventuali figli minori.
La regola da seguire è l’affidamento condiviso dei bambini ad entrambi i coniugi, in modo che ognuno possa essere presente nella vita dei su figli in modo paritario e prendere insieme le decisioni più importanti, dall’educazione alla salute.
A parte le varie questioni, le cose potrebbero andare anche diversamente.
Esempio
Tizia e Caio decidono di separarsi a causa dell’abitudine del marito di ricorrere all’utilizzo di sostanze stupefacenti e del suo comportamento violento nei confronti della moglie e dei figli piccoli.
Nell’esempio Caio non è in grado di rivolgere le sue attenzioni ai figli.
La scelta migliore è quella di optare per l’affidamento esclusivo in modo che la responsabilità dei genitori venga esercitata in modo prevalente dal genitore al quale viene affidato il minore.
L’affidamento esclusivo potrà essere chiesto al giudice quando uno dei genitori è violento, non ha interesse nei confronti dei figli, è affetto da gravi dipendenze, ha turbe di salute mentale e in ogni circostanza nella quale un padre o una madre non si rivelino idonei o incapaci di rivolgere le loro attenzioni al minore.
L’affidamento esclusivo dei figli “concordato”
Si è scritto in precedenza del fatto che i genitori possono scegliere l’affidamento condiviso dei loro figli nell’accordo di separazione o nella domanda di divorzio congiunto.
Ci si chiede se la stessa regola possa valere anche per l’affidamento esclusivo, vale a dire, se i genitori si possano accordare in modo che i bambini vengano affidati a uno di essi.
La risposta che ne deriva è affermativa.
Simili situazioni si possono verificare quando uno dei due, ad esempio per esigenze lavorative, sia costretto a vivere lontano dal figlio oppure si debba trasferire all’estero in modo temporaneo.
Esempio
Sempronio e Mevia si stanno separando i modo consensuale, e decidono di inserire nell’accordo di separazione una clausola con la quale prevedono che il loro figlio Caietto venga affidato esclusivamente alla mamma.
La scelta è dettata dal fatto che il papà lavora a bordo di un peschereccio ed è sempre in giro per il mondo.
Nell’esempio riportato, è evidente che un accordo sull’affidamento esclusivo dei figli sia ammesso, sempre a condizione che superi il vaglio del giudice, il quale è chiamato a valutare attentamente le i motivi che lo possano giustificare.
In relazione all’esempio precedente, il giudice deve verificare che un affidamento condiviso, vista l’assenza prolungata del padre, sia pregiudizievole per il figlio.
In caso contrario, l’accordo non potrà essere omologato.
Le conseguenze dell’affidamento esclusivo dei figli
Se la richiesta di affidamento esclusivo viene accolta, il genitore al quale vengono affidati i figli potrà esercitare la responsabilità genitoriale su di loro in modo prevalente.
L’altro genitore potrà prendere parte alle decisioni più importanti per i figli, vale a dire, quelle relative all’educazione, all’istruzione, alla salute e simili, se il giudice non abbia stabilito diversamente.
Si potrà può rivolgere al giudice quando ritenga che l’altro genitore abbia preso decisioni pregiudizievoli all’interesse dei ragazzi.
Potrà conservare il diritto di visita della prole, nei tempi e modi indicati nel provvedimento del giudice, se la frequentazione non pregiudichi o comprometta il benessere fisico e psichico degli stessi.
Fonte: diritto.it