di Avv. Andrea Spada
La vacanza è, o dovrebbe essere, una pausa piacevole dopo un faticoso e stressante periodo di lavoro. Può tuttavia accadere che si trasformi in una imprevista fonte di ulteriore stress quando ciò che si è desiderato è rimasto solo un sogno perchè giunti a destinazione si scopre che quanto promesso e pubblicizzato non corrisponde alla realtà.
Appartamenti affittati privi dei servizi essenziali (es. acqua o corrente), con stanze dalle dimensioni ridottissime, o comunque privi dei servizi proposti e inseriti nel contratto, camere di albergo fatiscenti o poco pulite, non corrispondenti alle fotografie pubblicate sui siti internet, cibo scadente, offerte di servizi inesistenti, bagagli smarriti eccetera.
Si parla in tutti questi casi di “vacanza rovinata” espressione che è entrata nel linguaggio comune e che sintetizza efficacemente tutti i disagi sopportati dal turista durante il soggiorno.
Il danno da vacanza rovinata è il pregiudizio che il turista subisce al diritto di godere in modo pieno di un periodo di riposo, piacere, svago e relax.
Senza pretesa di esaustività, ecco alcune indicazioni su come, quando e nei confronti di chi promuovere eventuali reclami ed azioni di risarcimento danni.
Il Codice del Turismo ha previsto espressamente il danno da vacanza rovinata e riconosce al turista-consumatore il diritto di chiedere oltre alla risoluzione del contratto, il risarcimento del danno quando la mancata esecuzione/offerta dei servizi proposti e indicati nel contratto non sia di scarsa importanza.
La prima condizione per poter ottenere tutela è che l’inadempimento delle prestazioni offerte nel pacchetto turistico non sia di scarsa importanza. Dunque non ogni minima divergenza tra quanto “promesso” e poi offerto può rappresentare valido motivo di reclamo. Non ogni disagio patito legittima la domanda di risarcimento, ma solo quelli che superino la soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso (cosi si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione, seguita dai Tribunali).
Cosa è possibile chiedere a titolo di danno, quando e nei confronti di chi promuovere il reclamo ed eventualmente la causa civile?
Vi è una componente economica, più facilmente accertabile, che è rappresentata dal costo pagato per la vacanza. A seconda del disservizio subito si può ottenere la restituzione completa del prezzo o una sua riduzione nel caso il consumatore abbia potuto comunque godere, seppur in parte, della vacanza nonostante i disguidi subiti. Il diritto al parziale rimborso si verificherà ad esempio allorchè si sia stati costretti ad un rientro anticipato.
Vi è poi una seconda voce di danno, di natura non patrimoniale, più difficile da quantificare, ma pacificamente riconosciuta dai giudici, che può denominarsi quale danno esistenziale, che è la lesione al diritto al riposo, al relax e allo svago auspicati con la vacanza, diritti riconosciuti e tutelati dalla costituzione come diritti della persona.
Sotto tale profilo la liquidazione del danno da parte dei giudici è effettuata in via equitativa.
In secondo luogo bisogna aver chiaro chi sia l’interlocutore a cui indirizzare il reclamo.
Al riguardo va precisato che il tour operator è responsabile di ogni problema relativo alla qualità dei servizi e degli inadempimenti dei fornitori da lui scelti (compagnia aerea, albergatori), nei confronti dei quali potrà eventualmente rivalersi dopo aver risarcito il turista.
L’agenzia viaggi è responsabile soltanto per il corretto adempimento delle formalità di vendita prenotazione e informazione al turista dei servizi offerti con la vacanza.
Quando ci si trova di fronte ad un’inadempienza ci si può rivolgere immediatamente al rappresentante del tour operator sul luogo della vacanza formulando una prima contestazione.
Se ciò non fosse sufficiente ad ottenere un risultato positivo una volta rientrati è indispensabile inoltrare il reclamo per iscritto al tour operator entro dieci giorni lavorativi elencando in modo preciso le inefficienze e/o la difformità dei servizi offerti da quanto promesso e pubblicizzato; ovviamente il tutto corredato da fotografie, video e testimonianze, che saranno indispensabili se non si riuscirà ad ottenere un indennizzo o risarcimento in via stragiudiziale e fosse necessario ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
Importante tener presente che una volta inviato il reclamo occorre far valere le proprie ragioni per vie legali entro un anno dal rientro; questo è il termine oltre il quale non è più possibile chiedere ed ottenere un risarcimento del danno per la vacanza rovinata.
Fonte: www.giornaledimerate.it