La sospensione della cartella di pagamento presentata al giudice, all’ente creditore e a Equitalia: gli effetti e le conseguenze per il contribuente.
La sospensione della cartella di pagamento implica che la stessa non può più dar vita ad azioni esecutive (ossia il pignoramento) né ad azioni cautelari (fermo auto o ipoteca) finché dura la sospensione stessa.
Le ragioni per cui può essere chiesta la sospensione dipendono esclusivamente dalla palese illegittimità della cartella. Non è possibile chiedere la sospensione per incapacità economica del debitore, oppure per altre cause come inabilità al lavoro, invalidità, intervenuta disoccupazione, sfratto, ecc.
La sospensione può essere di due tipi:
- quella richiesta in via amministrativa a Equitalia o all’ente titolare del credito (ad esempio, l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, ecc.)
- quella richiesta in via giudiziaria, ossia al giudice presso il quale è stata instaurata una causa di opposizione alla cartella o al pignoramento in corso.
Alla luce di quanto appena detto, il contribuente deve scegliere quale forma di istanza presentare a seconda della fase del procedimento tenendo conto che può presentare istanza:
– al giudice quando ha impugnato la cartella di pagamento o il pignoramento in corso;
– all’Ufficio che ha emesso l’atto in relazione ad un atto impugnato;
– a Equitalia solo in determinati casi previsti dalla legge quali ad esempio l’intervenuta prescrizione del credito o l’intervenuto annullamento dell’atto impositivo (v. dopo).
La richiesta di sospensione della cartella al giudice
Il giudice competente per le impugnazioni delle cartelle di pagamento è:
- il giudice di pace per le cartelle che derivano da multe (entro 30 giorni dalla notifica)
- il tribunale ordinario per le cartelle che derivano da debiti con l’Inps o l’Inail (entro 40 giorni dalla notifica)
- la Commissione Tributaria Provinciale per tutti gli altri casi e, in particolare, per i debiti derivanti da tributi non riscossi (entro 60 giorni dalla notifica).
Attenzione: la richiesta di sospensione presentata in via amministrativa non paralizza i termini per presentare il ricorso al giudice. Sicché, se Equitalia o l’ente titolare del credito non si è espresso in prossimità della scadenza dei termini per il ricorso giudiziale è sempre meglio procedere anche, in via cautelativa, con questa seconda via.
Istanza di sospensione della cartella al giudice
L’impugnazione della cartella di pagamento non comporta la sua automatica sospensione. Pertanto Equitalia, nonostante il giudizio in corso, potrebbe comunque avviare il pignoramento. Per evitare ciò si può presentare un’istanza al giudice, che va depositata insieme al ricorso, in cui si chiede la sospensione dell’atto impugnato (la cartella o il pignoramento di Equitalia).
Il giudice ammette la sospensione della cartella solo se:
- le ragioni del contribuente appaiono fondate già sulla base della documentazione prodotta (si tratta della cosiddetta fondatezza del ricorso, anche se valutata – in questa fase – solo in modo sommario);
- l’esecuzione della cartella può comportare per il contribuente un danno grave e irreparabile.
Presentata l’istanza, si instaura, nell’ambito del processo avente ad oggetto l’impugnazione dell’atto, un procedimento nel procedimento, volto ad esaminare la sola richiesta di sospensione e che si conclude con un’ordinanza che può rigettare o concedere (in questo caso con effetti limitati nel tempo) la sospensione.
L’istanza di sospensione può essere presentata solo nel primo grado di giudizio, con la conseguente impossibilità di ottenere una tutela di questo genere dopo l’emissione della sentenza.
Il pericolo di un danno grave e irreparabile
Presupposto per la concessione della sospensione è che dall’esecuzione dell’atto impugnato possa derivare un danno grave alla sfera patrimoniale del ricorrente, non più rimediabile neppure dopo l’eventuale sentenza del giudizio di merito ad esso favorevole.
La sussistenza di tale pericolo deve essere valutata: in primo luogo in relazione alla natura esecutiva o meno dell’atto impugnato e, successivamente, in relazione alla situazione del ricorrente.
In proposito, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il pericolo di danno grave ed irreparabile quando:
– l’esecuzione dell’atto impugnato mette a repentaglio diritti primari della parte e non è verosimilmente più eliminabile in futuro nel caso in cui il giudizio si concluda in senso favorevole all’impugnante. In particolare esso sussiste solo se l’esecuzione dell’atto determina una vera e propria situazione di insolvenza da rendere indispensabile il ricorso a procedure liquidatorie, in seguito non più agevolmente revocabili o – comunque – da imporre l’adozione di comportamenti e misure destinati pur sempre a lasciare segni irreversibili [1];
– c’è il pericolo di dover ricorrere all’improvviso smobilizzo di beni patrimoniali senza la possibilità di fissare condizioni di vendita adeguate e di individuare idonea controparte [2];
– l’eccessiva esposizione bancaria di un’impresa non consente di far fronte al pagamento di quanto dovuto, con conseguente rischio di pignoramento ed asportazione dei beni aziendali strumentali all’attività aziendale stessa, con ripercussioni gravissime sulla situazione occupazionale dei dipendenti [3];
– la modestia della materia del contendere rende sproporzionata la somma iscritta a ruolo e l’entità del patrimonio immobiliare dei soci della società interessata offre adeguate garanzie di solvibilità finale [4];
– l’importo in contestazione è molto elevato e i tempi per l’eventuale rimborso sono molto lunghi [5];
– l’importo oggetto dell’accertamento è molto elevato, in ragione della natura dell’attività esercitata dalla società [6];
– sono in corso gli atti esecutivi in pendenza di procedura di fallimento per il ricorrente [7].
– risulta provata in atti una forte esposizione debitoria nei confronti del sistema bancario, che impedisce all’istante, considerato l’ammontare e la tipologia delle attività esistenti in bilancio, di attingere ulteriormente allo stesso per pagare il ruolo, costringendolo, in alternativa, allo smobilizzo di proprietà immobiliari non esitabili nel breve termine, se non a prezzo di rilevanti svalutazioni rispetto al valore di mercato [8];
– l’importo contestato è elevato ed è stato già certamente incassato dall’Amministrazione, in quanto relativo a redditi dichiarati in un altro anno [9].
Istanza di sospensione della cartella a Equitalia
Il debitore può chiedere l’immediata sospensione della cartella di pagamento (e, quindi, dell’esecuzione forzata) presentando (tramite raccomandata, fax o anche in via telematica) a Equitalia, una dichiarazione e la relativa documentazione attestante che:
- il diritto di credito azionato è interessato da prescrizione o decadenza intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- l’ente creditore ha emesso un provvedimento di sgravio del credito;
- l’ente creditore ha concesso la sospensione amministrativa;
- il credito è stato in tutto o in parte annullato o sospeso in un giudizio al quale l’AdR non ha preso parte;
- in data antecedente alla formazione del ruolo, è stato effettuato un pagamento in favore dell’ente creditore riconducibile al ruolo in oggetto.
Il modello di istanza di sospensione (in cui sono indicati anche i documenti da allegare) è reperibile sul sito internet www.gruppoequitalia.it.
L’istanza deve essere motivata: deve, cioè, documentare che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, oppure che la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo, da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore, da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore, da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte, da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in questione, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore.
L’istanza va presentata entro 60 giorni dalla notifica, da parte dell’Agenzia delle Entrate del primo atto di riscossione utile (cartella di pagamento o comunicazione di presa in carico delle somme dell’accertamento esecutivo) o di un atto cautelare (es. preavviso di fermo o di iscrizione di ipoteca) o esecutivo (es. pignoramento).
Equitalia, entro 10 giorni dal ricevimento, trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata; decorsi altri 60 giorni, l’ente creditore, in caso di correttezza della documentazione prodotta, trasmette in via telematica, a Equitalia, il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio e, al contribuente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC se il destinatario ha l’obbligo di attivarla, la comunicazione della correttezza della documentazione prodotta.
In caso contrario, comunica l’inidoneità della documentazione prodotta per la ripresa della riscossione.
Se l’ente creditore non invia la comunicazione di correttezza o inidoneità al contribuente e non trasmette i conseguenti flussi informatici a Equitalia entro il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore a Equitalia, i crediti in oggetto sono annullati di diritto.
Durante questa fase, i termini di prescrizione non vengono interrotti e continuano a decorrere.
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[1] CTP Milano ord. del 29.10.1996.
[2] CTP Modena ord. n. 216/1999.
[3] CTP Latina ord.. del 8.05.1996.
[4] CTP Genova ord. del 30/07/1996.
[5] CTP Parma ord. n. 732/1996.
[6] CTP Salerno sent. n. 9/1996.
[7] CTP Reggio Emilia sent. n. 783/1996.
[8] CTP Reggio Emilia sent. n. 7/1998, CTP Firenze sent. n. 1/1997.
[9] CTP Venezia sent. n. 43/1997.
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Fonte: www.laleggepertutti.it