di Fabio Balducci Romano
Con la ben nota sentenza Google Spain, La Corte di giustizia europea ha definito il “diritto all’oblio” nei confronti dei motori di ricerca (“deindicizzazione”). Immediatamente dopo, i gestori dei motori di ricerca hanno sollevato la questione dell’estensione di tale deindicizzazione, assumendo che i dati personali dovessero essere rimossi solo dalle ricerche effettuate a partire dallo Stato membro dell’interessato (es. google.it, yahoo.es etc.) e non dall’intero motore di ricerca. Con sentenza del 24 settembre 2019, Google c. CNIL, la Grande Sezione ha affermato che il gestore del motore di ricerca è obbligato, in linea di principio, ad eseguire la deindicizzazione solo dalle estensioni del motore di ricerca corrispondenti a tutti gli Stati membri dell’Unione. L’articolo analizza il caso e illustra le possibili soluzioni del problema, spiegando le ragioni per le quali la decisione Google c. CNIL appare poco coerente con l’obiettivo di apprestare una tutela effettiva del diritto alla protezione dei dati personali.
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Fonte: www.federalismi.it