Che fare se l’Agenzia delle Entrate non risponde all’autotutela? Problemi con l’istanza di autotutela: come risolverli.
L’istanza in autotutela è il sistema più economico e rapido per far notare all’Agenzia delle Entrate o all’Agenzia Entrate Riscossione un evidente errore commesso in un proprio atto. Con tale ricorso – esente da bolli e in forma libera – il contribuente, senza bisogno di ricorrere al giudice, richiede all’ente impositore lo sgravio dell’atto illegittimo. Scrivere un ricorso in autotutelaall’Agenzia delle Entrate o all’Agenzia Entrate Riscossione è assai semplice e anche la notifica non richiede l’ufficiale giudiziario, potendo essere spedito con una semplice raccomandata o con posta elettronica certificata. Ma cosa succede se l’amministrazione non risponde o, peggio, se dovesse rigettare l’istanza? Quali altre armi di tutela si aprirebbero per il cittadino? Cerchiamo di fare il punto della situazione.
Indice
Istanza in autotutela: come si presenta?
L’istanza – o meglio detta «ricorso» – in autotutela non è un atto giudiziario e, pertanto, non è soggetto né a termini né a formalità. Si tratta di una semplice richiesta che il contribuente fa all’amministrazione con cui le richiede di rivedere un proprio atto sospettato di illegittimità. Spetta, dunque, all’istante segnalare le criticità dell’atto. Si può, ad esempio, ricorrere all’autotutela quando viene richiesto il pagamento di un’imposta prescritta o non dovuta, già pagata o sospesa dall’autorità giudiziaria. Con tale istanza, il contribuente chiede la rettifica o l’annullamento (totale o parziale) dell’atto impositivo.
Termini per proporre l’istanza in autotutela
Come anticipato, l’istanza in autotutela non è soggetta a termini perentori e il contribuente potrebbe presentarla anche quando sono scaduti i termini per fare ricorso al giudice. Il fatto che l’atto impositivo sia divenuto definitivo non legittima perciò l’Amministrazione finanziaria dal richiedere un tributo non dovuto, in ragione del principio di efficienza e di uguaglianza che deve caratterizzare ogni attività dello Stato. Certo è che, a conti fatti, l’aver fatto decadere la possibilità di un ricorso al giudice preclude ogni successiva difesa in caso di rigetto dell’istanza in autotutela.
Dall’altro lato, l’istanza in autotutela non interrompe i termini per fare ricorso. Questo significa che, se in prossimità dei classici 60 giorni per impugnare l’atto impositivo dinanzi al giudice, l’Agenzia delle Entrate o l’esattore non ha fornito risposta, sarà bene depositare ugualmente il ricorso al giudice affinché non si subisca la decadenza dell’azione giudiziaria. In teoria, nulla vieta di presentare contemporaneamente sia il ricorso in autotutela, sia quello in tribunale. Anche per via della più celere definizione del primo, il cittadino può sempre rinunciare alla causa in un secondo momento.
Come si presenta un’istanza in autotutela?
Può sembrare complicato, per chi non è esperto di legge, presentare un’istanza in autotutela, ma in realtà è un’attività che può compiere chiunque. Basta scrivere all’ente autore dell’atto che si assume essere illegittimo e spiegare i motivi di censura. Bisognerà, quindi, riassumere la vicenda a monte, indicare l’atto impugnato, spiegarne i motivi di illegittimità (meglio se indicando le norme che si ritengono essere state violate); infine, bisognerà richiedere, nell’istanza stessa, l’annullamento totale o parziale dell’atto o la sua rettifica.
Potrai inviare l’istanza in carta semplice, spedendola con raccomandata a.r., oppure con posta elettronica certificata.
Termini di risposta all’istanza in autotutela
Che fare se l’Agenzia delle Entrate non risponde all’autotutela? Purtroppo non esistono termini di risposta all’istanza in autotutela, così come l’Amministrazione finanziaria non è obbligata a dare riscontro. Ben potrebbe succedere, quindi, che il contribuente non riceva alcuna definizione alla propria richiesta. In tal caso, il silenzio si considera come diniego all’istanza, ossia vale al pari di un «rigetto». Al contribuente non resta, quindi, se ancora possibile, fare ricorso al giudice.
Vantaggi dell’istanza in autotutela
Il principale vantaggio dell’istanza in autotutela è che consente di ottenere una prima risposta dal Fisco senza bisogno di pagare le tasse necessarie al ricorso innanzi al giudice. Essa, inoltre, non richiede la tutela di un avvocato e, quindi, è completamente gratuita. In più, in caso di risposta, è possibile già conoscere le motivazioni dell’ente impositore, in modo da meglio contrastarle in un eventuale successivo giudizio.
Come detto, l’istanza non presenta neanche termini di decadenza e può essere considerata come “l’ultima spiaggia” per chi ha fatto scadere la possibilità del ricorso in tribunale.
Ulteriore vantaggio dell’istanza in autotutela è quello di dimostrare, in caso di successivo giudizio, di aver avvisato l’Amministrazione dell’errore e, ciò nonostante, di non aver ottenuto tutela. Questa constatazione servirà al giudice ad accogliere più facilmente la richiesta di condanna alle spese processualinei confronti dell’Agenzia delle Entrate o dell’Esattore.
Non in ultimo, si può rendere più incisiva l’istanza mettendo in conoscenza il Garante del Contribuente, figura presente presso ogni Regione che, se anche non ha poteri di controllo o di condanna nei confronti dell’ente, può emettere pareri autorevoli, tali cioè da indirizzare l’attività dell’Amministrazione finanziaria.
Svantaggi dell’istanza in autotutela
Gli svantaggi sono stati già evidenziati. L’istanza non sospende i termini del ricorso e non garantisce una risposta (tantomeno affermativa) anche ricorrendo le ragioni evidenziate dal contribuente. In più, il rigetto dell’istanza in autotutela non può essere impugnato, almeno in generale. Ciò perché il potere di autotutela ha carattere discrezionale. Del resto, se il diniego fosse impugnabile, ogni atto impositivo sarebbe oggetto di ricorsi per questioni di legittimità.
Eccezionalmente, la giurisprudenza riconosce la possibilità di ricorrere contro il diniego in autotutela quando non vengono rispettate le garanzie del contribuente. Una su tutte: il dovere di motivazione degli atti amministrativi. Se cioè il diniego di autotutela non dovesse essere motivato, il contribuente potrebbe impugnarlo. Per esempio, secondo alcune sentenze, il comportamento dell’Amministrazione finanziaria deve essere sempre trasparente: il che richiede che, anche in presenza di un’istanza in autotutela, l’Amministrazione deve decidere (con un provvedimento di accoglimento o di rigetto dell’istanza di autotutela) entro il termine per ricorrere innanzi al giudice tributario. In caso contrario, l’Amministrazione deve essere condannata a pagare un indennizzo per aver dato luogo a un giudizio che poteva essere evitato. Si tratta di un comportamento dettato da mala fede o colpa grave che dà luogo a una responsabilità aggravata.
Il diniego di autotutela può essere impugnato non già al fine di rimettere in discussione il merito di una pretesa impositiva ormai definitiva, ma solo per contestare l’illegittimità del rifiuto opposto dalla PA.
Non è ammissibile il ricorso presentato contro il provvedimento di rigetto reso dall’ente impositore a seguito di riesame in autotutela di una pretesa già oggetto di precedenti avvisi di accertamento, laddove questi ultimi siano divenuti ormai definitivi perché non impugnati.
Fonte: laleggepertutti.it