Noemi Ricci
Cosa sono l’ipoteca ed il pignoramento immobiliare Equitalia, come funzionano, quali sono i limiti di azione sulla prima casa e quanto durano.
L’ipoteca è una forma di garanzia del credito vantato dagli enti che hanno affidato all’Agente della riscossione, tipicamente Equitalia, l’incarico di recuperare le somme dovute dal debitore e ha un importo pari al doppio del credito complessivo per cui Equitalia procede e previa comunicazione scritta. L’iscrizione dell’ipoteca sulla casa ha delle regole differenti rispetto al fermo auto, per il quale è prevista una sospensione in caso di rateazione del debito fiscale: diversamente l’ipoteca sulla casa di Equitalia permane per 6 anni.
In caso di ipoteca sulla casa, per pignorare e mettere all’asta l’immobile è necessario che:
- sia stato inviato un preavviso di ipoteca;
- sia stato iscritto preventivamente l’ipoteca, ipotesi possibile solo per debiti non inferiori a 20mila euro;
- il debito sia pari o superiore a 120mila euro, altrimenti Equitalia non può procedere al pignoramento immobiliare e alla successiva vendita all’asta;
- non si tratti dell’unico immobile del contribuente, adibito a propria residenza anagrafica e non accatastato come di lusso (A1, A8 e A9), in questo caso infatti esso può essere solo oggetto di ipoteca per debiti superiori ai 20mila euro, ma non può essere oggetto di pignoramento a prescindere dall’importo della cartella;
- siano passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca senza che il debitore abbia pagato.
Prima delle modifiche introdotte dalla riforma fiscale, richiedendo il pagamento rateizzato del debito Equitalia l’ipoteca sulla casa poteva essere cancellata, una volta versata la prima rata. Dopo la riforma fiscale, l’autorizzazione al pagamento dilazionato impedisce l’iscrizione di ipoteche future, bloccando anche ogni possibile pignoramento della casa, ma non cancella le ipoteche già iscritte: queste permangono fino all’estinzione completa del debito.
Dopo l’iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione – e se il bene rientra nelle condizioni previste dalla legge – Equitalia potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile.
Da sottolineare che l’immobile sul quale grava l’ipoteca Equitalia può comunque essere utilizzato e addirittura venduto, seppur con un drastico deprezzamento sul mercato conseguente al fatto che dopo 5 rate non pagate, anche non consecutive, Equitalia può mettere all’asta l’immobile, a meno che non si tratti di una prima casa, anche se ormai alienato a terzi.
Fonte: www.pmi.it