Dal 21 giugno 2013, per iscrivere l’ipoteca esattoriale basta che il debito (comprensivo di importi a ruolo, aggi di riscossione, interessi di mora e rimborso delle spese per l’esecuzione forzata) sia di almeno 20mila euro. Al contrario di quello che si pensa, essa può essere iscritta anche sulla prima e unica casa di residenza. Tuttavia, l’iscrizione dell’ipoteca non consente sempre ad Equitalia di effettuare un pignoramento e avviare l’espropriazione dell’immobile. Infatti, la messa in vendita all’asta della casa è possibile solo se ricorrono due condizioni: 1) l’importo minimo del debito (comprensivo di importi a ruolo, aggi di riscossione, interessi di mora e rimborso delle spese per l’esecuzione forzata) non deve essere inferiore a 120mila euro; 2) non si deve trattare di prima e unica casa di residenza. In pratica, l’espropriazione non può essere avviata se: a) l’immobile è l’unico posseduto dal debitore; b) se ha destinazione catastale abitativa; c) se il debitore vi ha fissato la propria residenza anagrafica. L’espropriazione, invece, è ammessa quando l’abitazione principale del debitore è classificata nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di lusso), A/8 (ville) o A/9 (castelli, palazzi storici e simili), e quando costui, oltre all’abitazione principale, possiede altri immobili. Possono essere espropriati anche l’usufrutto e la nuda proprietà perché questi sono ricompresi fra “i beni del debitore” pignorabili in base alla legge. Tali limiti citati esistono solo per l’ipoteca e per l’espropriazione forzata attivate dall’agente della riscossione (Equitalia Spa). Quando, invece, si tratta di “altri soggetti”, l’intera materia (iscrizione d’ipoteca volontaria, legale o giudiziale; procedure esecutive mobiliari e immobiliari) è disciplinata dal codice civile e dal codice di procedura civile, i quali non contemplano limiti minimi. A differenza dell’agente della riscossione, gli “altri soggetti pubblici o privati” (si pensi alle banche) non hanno limiti nel potere di espropriare la proprietà, l’usufrutto o la nuda proprietà dell’abitazione principale, anche quando questa è il solo bene immobile posseduto dal loro debitore. Se tale espropriazione è in corso, e l’agente della riscossione (Equitalia Spa) ha crediti verso il debitore esecutato, quest’ultimo può intervenire per partecipare alla ripartizione del ricavato, anche quando non avrebbe titolo per l’espropriazione su sua iniziativa.
Fonte: www.nonpagarelacartella.it