di Debora Alberici
La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell’Erario su una partecipazione societaria
L’Agenzia Entrate e Riscossione non può iscrivere ipoteca sui beni del fondo patrimoniale se il debito del contribuente deriva dalla sua partecipazione societaria e non è stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia.
L’Agenzia Entrate e Riscossione non può iscrivere ipoteca sui beni del fondo patrimoniale se il debito del contribuente deriva dalla sua partecipazione societaria e non è stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 5369 del 27 febbraio 2020, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. La vicenda riguarda un piccolo imprenditore che si era indebitato con il fisco per via di una partecipazione societaria che non era neppure il suo sostentamento ma semplicemente un investimento. Quindi aveva condotto i suoi beni in un fondo patrimoniale. Il fisco aveva prima notificato l’accertamento e l’Ader aveva avviato la riscossione con l’iscrizione dell’ipoteca. Il contribuente ha incassato subito la nullità della procedura con verdetto reso ora definitivo in sede di legittimità. Ad avviso degli Ermellini, il giudice d’appello ha ritenuto che la contribuente abbia provato che i beni facevano parte del fondo patrimoniale, tramite documenti; e inoltre che abbia dimostrato non solo la circostanza della estraneità dei debiti alle esigenze della famiglia, ma anche che l’amministrazione finanziaria era in condizioni di rendersi conto di tale estraneità, poiché desumibile dal fatto stesso che si tratta di debiti derivanti dalla partecipazione quale mero socio di capitali ad una certa società, investimenti distinti dalla attività lavorativa, svolta nell’ambito di altra e diversa ditta che è invece quella da cui la famiglia trae sostentamento. Ciò anche perché l’art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del dpr. n. 602 del 1973, sicché l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero, nell’ipotesi contraria, purché il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata.
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Fonte: www.italiaoggi.it