“La nuova tassazione riguardante le imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo N.7”
a cura del Notaio Giuseppe MINNITI di Siracusa
Discorso diverso vale per per i trasferimenti tra coniugi (ex coniugi) operati nell’ambito della crisi coniugale, e così in sede di separazione o di divorzio.
Era stata necessaria una sentenza della Corte Costituzionale per equiparare il caso di crisi coniugale in sede di divorzio a quella che avviene in sede di separazione personale.
La legge era chiara: se in sede di divorzio gli ex coniugi si facevano attribuzioni patrimoniali immobiliari, questo non poteva essere considerato né manifestazione di ricchezza, né volontà liberale di uno verso un altro coniuge. Figuriamoci. Quindi esenzione totale da tutte le imposte, e ciò anche per non intralciare, con una norma fiscale, magari dal contenuto corposo, la risoluzione di una vicenda personalissima quale quella dello scioglimento del vincolo matrimoniale.
Insomma, se due coniugi si dividono: primo: non è possibile intralciare tale personalissimo risultato; secondo: occorre tenere conto che non c’è alcun passaggio di denaro dall’uno all’altro, ossia nessuno vende niente; terzo: non c’è nessuno spirito di liberalità, figuriamoci se un coniuge trasferisce un bene all’altro, volendolo beneficiare! No, si tratta solo di una soluzione nell’ambito degli accordi, bellicosi o meno, ma un do ut des, specie la libertà e la tranquillità; quarto: conseguenza logica è quella di non prevedere alcuna norma fiscale che possa appesantire l’accordo e di fatto impedirlo.
Tutto ciò era ben previsto per il divorzio. Per la semplice separazione, no. Ebbene, la Corte Costituzionale intervenne a salvare la situazione, correggere la dimenticanza del legislatore e estendere alla separazione, crisi non dissimile dal divorzio, tutte le agevolazioni, anche fiscali, già positivamente previste per il divorzio.
Ebbene, con la recente novella di cui si è parlato in questa serie di articoli, tutta la conquista costituzionale e di civiltà ha corso il grave rischio di essere travolta!
In numerosi congressi, in tutta Italia, a cui hanno partecipato alti funzionari della Agenzia delle Entrate, sembrava prevalere l’interpretazione più restrittiva: “La legge è chiara: in caso di trasferimenti immobiliari, sono soppresse tutte le agevolazioni fiscali.”
Così come per le vendite di Case Popolari (IACP) di cui si è trattato nell’articolo della settimana scorsa, anche le attribuzioni immobiliari tra coniugi in fase di separazione giudiziale o di divorzio, avrebbero dovuto scontare normali imposte. Niente più esenzione assoluta.
A nulla sembravano valere le ragionevoli interpretazioni fornite ufficialmente dal notariato.
Non si tratta di donazioni. Non si tratta di vendite. Non si tratta di trasferimenti a titolo oneroso. Si tratta di trasferimenti “a causa multipla”, legata alla finalità perseguita dai coniugi, che non è quella di trasferire l’immobile, ma quella di giungere alla separazione o al divorzio e di utilizzare il bene immobile, come il cane, come l’affidamento dei minori, come l’assegno di mantenimento, come le visite periodiche e come tanto altro, alla stregua di semplici strumenti da manovrare per raggiungere il vero, unico e finale risultato: una tranquilla e serena e veloce soluzione della crisi coniugale.
Niente da fare. Il fisco sembrava sordo.
Finalmente il 21 febbraio (a quasi 2 mesi dall’entrata in vigore della nuova norma) una circolare dell’Agenzia delle Entrate (la n. 2/E) risolve positivamente ed ufficialmente il problema. Vi si legge: “L’art. 10, comma 4, del decreto non esplica effetti con riferimento a tali disposizioni agevolative che assicurano l’operatività dell’istituto in argomento.”.
Pertanto, in definitiva, anche dopo la novella in oggetto, qualsiasi trasferimento immobiliare, inserito nell’ambito della risoluzione della crisi coniugale, è esente da qualsiasi, tassa, imposta o tributo di qualsiasi specie.
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Notaio Giuseppe Minniti
Fonte: www.siracusanews.it