Reclamo-mediazione obbligatorio per ogni tipo di cartella esattoriale di Equitalia, per i tributi locali; ritoccati anche interpello e conciliazione.
È confermato: prima di promuovere una causa contro Equitalia avente a oggetto opposizione a ipoteca o fermo auto, iscritti illegittimamente bisognerà prima svolgere la fase di reclamo-mediazione, volta a trovare una “soluzione bonaria” con il fisco ed evitare il contenzioso. Diversamente il ricorso sarà dichiarato improcedibile.
Il via libera alle misure di riforma del contenzioso tributario è arrivato ieri dal Governo che ha licenziato gli ultimi cinque decreti attuativi della delega fiscale.
La procedura di mediazione contro cartelle esattoriali, fermi e ipoteche riguarderà qualsiasi tipo di pretesa impositiva di Equitalia, a prescindere dal tipo di tributo o di sanzione che ne è causa (leggi “Fermo auto e ipoteca: arriva la mediazione obbligatoria”).
Una delle novità principali della riforma è, dunque, l’estensione della mediazione (oggi applicabile solo alle liti contro l’Agenzia delle Entrate fino a 20mila euro) a tutti gli enti impositori, Comuni ed Equitalia inclusi, e sempre per liti fino a un tetto massimo di 20mila euro di valore. Dunque, anche in caso di contestazioni sull’imposta sui rifiuti, IMU, TASI, ecc. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di alcune controversie in materia catastale.
L’obiettivo del decreto attuativo è quello di offrire più strumenti sia in chiave preventiva che in chiave deflattiva per evitare le liti con il fisco.
In pratica il contribuente, prima di presentare ricorso alla Commissione Tributaria o al tribunale (giudice di pace o tribunale ordinario, sezione lavoro, a seconda della competenza), dovrà spedire un reclamo ad Equitalia, in cui concede a quest’ultima la possibilità di rivedere e correggere il proprio provvedimento qualora palesemente illegittimo. Nella stessa richiesta potrà anche inviare una offerta di mediazione, per risolvere bonariamente la vicenda.
Fonte: www.laleggepertutti.it