di Lucia Izzo
Il “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie“, introdotto all’interno del c.p.c., andrebbe a disciplinare un rito univoco applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del Tribunale ordinario, del Tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni vigenti.
Particolarmente interessante è anche l’estensione della negoziazione assistitaalle ipotesi di crisi della famiglia non matrimoniale: consentendo ai genitori di concludere convenzione di negoziazione assistita per disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti anch’essi nati fuori dal matrimonio, si va ad eliminare una illegittima disparità rispetto ai figli nati durante il matrimonio.
Domanda di divorzio proposta durante il giudizio di separazione
Ancora, si fa strada la possibilità, all’interno del giudizio di separazione, di proporre anche la domanda di divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) oppure di disporre la riunione dei due procedimenti aventi ad oggetto tali domande se pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo Tribunale.
In particolare, prevedendo che negli atti introduttivi delle parti siano indicati i mezzi di prova e i documenti di cui si intende avvalersi, il giudice viene posto in grado, già dalla prima udienza, di adottare anche d’ufficio i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse delle parti e dei minori (es. sulle modalità di affidamento dei figli, sul mantenimento, sull’assegnazione della casa familiare) o anche di ammettere immediatamente le prove e adottare gli altri provvedimenti istruttori.
Risoluzione alternativa delle controversie
Il Governo ritiene decisiva la riforma degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Da un lato si prevede una estensione al ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva per quanto riguarda i contratti di associazioni in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali.
Ancora, si prevede che le parti del procedimento di mediazione possano, in presenza di giustificati motivi, delegare un proprio rappresentante. Per dare impulso alla partecipazione delle parti, si prevede anche che, nei casi in cui l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità, la condizione si consideri avverata se le parti si presentano al primo incontro dinanzi al mediatore e tale incontro si concluda senza l’accordo. Infine, il potenziamento della mediazione passa anche dagli incentivi fiscali, prevedendo l’estensione del il credito d’imposta al compenso per l’avvocato e al contributo unificato.
Quanto alla negoziazione assistita, sarà possibile ricorrevi nelle controversie individuali di lavoro, mentre tutti gli accordi di negoziazione assistita in materia di separazioni, divorzi e modifica delle condizioni costituiranno titolo per la trascrizione degli immobili ex articolo 2657 del codice civile. Le procedure di mediazione e negoziazione assistita, con accordo delle parte, potranno svolgersi con modalità telematiche e gli incontri con collegamenti da remoto.
Processi in tempi rapidi, le novità
Altre novità proposte da Via Arenula riguardano la riduzione dei tempi processuali in primo grado. Viene revisionata la fase introduttiva nel giudizio di cognizione davanti al tribunale: l’attore, nell’atto di citazione, dovrà indicare in modo specifico i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione e lo stesso dovrà fare il convenuto nella comparsa di risposta.
Nel corso del giudizio di primo grado, qualora si tratti di diritti disponibili, all’esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa, il giudice potrà, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta quando quest’ultima è manifestamente infondata oppure se è omessa o risulta assolutamente incerta la cosa oggetto della domanda o assente l’esposizione dei fatti.
Diverse modifiche riguardano anche il procedimento ex art. 702-bis ess. c.p.c. che assumerà la denominazione di “procedimento semplificato di cognizione” e sarà rivista anche la competenza dei giudici di pace.
Giudizio d’appello e innanzi alla Corte di Cassazione
Prevista, inoltre, la scomparsa del “filtro” in appello e i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c. decorreranno dal momento in cui la sentenza è notificata anche per la parte che procede alla notifica. Fuori dai casi di improcedibilità, l’impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta verrà dichiarata manifestamente infondata con decisione assunta a seguito di trattazione orale e sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi.
In Cassazione viene introdotto il rinvio pregiudiziale in Cassazione, con possibilità per il giudice di merito di rivolgersi direttamente agli Ermellini per risolvere questioni di diritto, sulle quale abbia preventivamente provocato il contraddittorio delle parti, che siano nuove, non ancora affrontate dalla Cassazione, di particolare importanza, dalle gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in numerose controversie. La causa sarà nel frattempo sospesa.
Ancora, si uniformano i riti camerali e la pronuncia in camera di consiglio viene estesa all’ipotesi in cui la Corte riconosca di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Soppressa la sesta sezione, quella c.d. “filtro”.
Ufficio del processo
Massima attenzione all’ufficio del processo, strumento che viene ritenuto indispensabile per supportare i magistrati, affiancando loro un team di personale qualificato che agevoli le attività preparatorie del giudizio. L’obiettivo è quello di abbattere l’arretrato e ridurre la durata dei procedimenti civili.
Per non disperdere i traguardi tecnologici acquisiti nell’ultimo periodo, nel corso dell’emergenza sanitaria, il testo conferma la possibilità che le udienza si svolgano in via telematica e il modello della trattazione scritta, salvo le parti non si oppongano.
Responsabilità aggravata
Scatterà la responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c anche nei confronti della arte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Con la medesima condanna il giudice potrà disporre, anche d’ufficio, il pagamento alla controparte di una somma fino al doppio delle spese liquidate e alla cassa delle ammende non superiore a 5 volte il contributo unificato.
Scompaiono dal codice di rito e dalle altre leggi tutte le disposizioni che fanno riferimento alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva. Per quanto riguarda le controversie in materia di lavoro, avrà carattere prioritario la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
Fonte: studiocataldi.it