Ogni cartella di pagamento dopo un certo decorso di tempo non consente più ai competenti uffici di procedere alla riscossione coattiva.
Molti non sanno che anche le cartelle di Equitalia hanno una ‘data di scadenza’. Decorso tale data l’agente di riscossione infatti non può più avanzare nessuna pretesa nei confronti del contribuente. Nello specifico ogni cartella di pagamento infatti si prescrive quando sono decorsi i termini massimi stabiliti dalla legge. In questo senso è molto importante sapere innanzitutto quali sono i termini di prescrizione che differiscono a seconda del tipo di debito contestata per mezzo della cartella esattoriale. Ad esempio si prescrivono in 10 anni: l’Irpef, l’IVA, l’Irap, l’Imposta di registro, l’Imposta ipocatastale e il canone Rai. Si prescrivono invece in 5 anni la Tari, l’Ici, l’Imu, la Tasi, i contributi Inps e Inail. La prescrizione è invece di 3 anni per il bollo auto.
Cosa bisogna fare se la cartella è prescritta?
Per verificare se una cartella di pagamento si è prescritta bisogna controllare la data dell’ultima notifica ricevuta da Equitalia che deve ovviamente fare riferimento sempre allo stesso debito. L’invio di un sollecito di pagamento o di nuova diffida di pagamento devono inoltre considerarsi “atti interruttivi della prescrizione”. Il termine di prescrizione, per tali atti, ricomincia a decorrere un’altra volta da capo. Ebbene precisare che Equitalia quasi mai viene sempre incontro al contribuente annullando la cartella ormai prescritta, ma continua spesso nell’attività di riscossione coattiva del credito, anche procedendo a notificare un pignoramento. Questo purtroppo anche quando il contribuente, fa prontamente presente allo sportello di Equitalia, l’intervenuta prescrizione. In questi casi, il contribuente può però difendersi ed istaurare un contraddittorio extragiudiziale con lo specifico Ufficio di Equitalia, presentando un’istanza di reclamo contro le cartelle esattoriali. Il reclamo deve essere presentato sempre entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo. Equitalia avrà poi 90 giorni di tempo (durante i quali l’esecuzione forzata è sospesa) per decidere se accogliere il reclamo e annullare l’atto impositivo reclamato, respingere il reclamo. Bisogna invece rivolgersi ad un procuratore legale, qualora si voglia procedere giudizialmente, al fine di proporre una formale opposizione all’esecuzione sia per contestare l’avvenuto pignoramento sia per chiedere la sospensione dello stesso. Il tribunale quindi deciderà se sospendere l’esecuzione e rimette gli atti nel caso in cui ce ne fosse bisogno al giudice competente a seconda del tributo oggetto della contestazione. Questo stesso discorso vale se Equitalia invece notifica un preavviso di ipoteca o di fermo auto.
Come si deve procedere se le cartelle sono andate perse?
Il contribuente che ha perso l’atto impositivo notificatagli ha sempre la possibilità di rivolgersi ad Equitalia e chiedere un estratto di ruolo. Da esso, infatti si può evincere, con riferimento ad ogni cartella che gli è stata notificata sia la data di notifica ( l’anno di notifica ma non il giorno e il mese) sia la relativa causale. Il contribuente qualora volesse far valere il vizio di notifica, può:
- impugnare l’estratto di ruolo, sostenendo di non essere debitore di tutti gli importi indicati.
- chiedere copia della prova della notifica della cartella facendo istanza di accesso agli atti amministrativi. Ad Equitalia non resterà altro che esibire in originale, l’avviso di ricevimento regolarmente firmato (in caso di spedizione di R/R) o la relata di notifica. Per info su tasse premi il tasto segui.
Fonte: it.blastingnews.com