di Marina Crisafi
Non c’è pace per Equitalia in questo periodo. Alla tempesta scatenata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015 che travolgendo le illegittime nomine dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate, rischia di trascinare con sé anche migliaia di atti impositivi e relative cartelle esattoriali, segue un altro ciclone in arrivo a causa delle “rate capestro”.
Il “vaso di Pandora” è stato scoperchiato da Il Mattino (leggi l’articolo “Equitalia, altra bufera «Impone rate capestro»”) che ha pubblicato la notizia di un imprenditore napoletano che si è visto recapitare da Equitalia una cartella di quasi 350mila euro. Di questi, “soltanto” 233mila erano imputabili al presunto debito iniziale, mentre il resto (108mila euro) era dovuto per i “costi” della rateizzazione.
Una rateizzazione senza la quale il soggetto non avrebbe avuto la possibilità di sanare il proprio debito e che accomuna oltre due milioni e mezzo di contribuenti morosi (come evidenziato dalla stessa Equitalia) che si avvalgono del sistema rateale concesso dalla società per saldare importi altrimenti inestinguibili.
Ma la possibilità di dilazionare il debito si trasforma in un’arma a doppio taglio a causa delle sanzioni applicate da Equitalia per i ritardi nei pagamenti agli enti impositori e per gli importi dovuti quali quote per la riscossione.
E se l’imprenditore napoletano si è visto addebitare un totale di 108mila euro a titolo di interessi di mora, di dilazione e quote di riscossione, la situazione non cambia per gli altri contribuenti.
Il piano di ammortamento, infatti, lievita notevolmente oltre l’importo debitorio dovuto per due voci in particolare: la quota imputata a titolo di interessi di mora e quella addebitata per gli interessi di dilazione. Entrambi importi che finiscono nelle casse degli enti impositori e non dell’agente di riscossione.
Ma quest’ultimo aggiunge ancora un’altra quota al piano di rientro, ovvero quella dovuta per i compensi di riscossione che ammontano al 4,65% della somma complessiva, nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia effettuata da parte del contribuente entro 60 giorni dalla scadenza della cartella, salendo fino all’8% per le richieste successive.
Fonte: StudioCataldi.it