Il 2014, porta ai contribuenti novità per i rapporti con Equitalia, la “legge di stabilità 2014” ed il “decreto del fare” introducono importanti novità.
La legge di stabilità 2014, ha previsto la rottamazione delle cartelle di pagamento.
I contribuenti, possono estinguere il debito con il pagamento dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.
L’estinzione avverrà con il pagamento di una somma pari :
1) all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall’articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;
2) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti.
Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 devono versare, in un’unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.
A seguito del pagamento di cui al comma 620, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo.
Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l’elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.
Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell’avvenuta estinzione del debito.
Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.
Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.
Il “decreto del fare”, introduce alcune novità in materia di riscossione coattiva, la prima è l’impossibilità per Equitalia di procedere al pignoramento immobiliare della prima casa.
Secondo il dettame del decreto del fare, se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione principale, non può essere pignorato, ad eccezione dei casi in cui l’immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli).
Altra importante novità riguarda la “Rateizzazione dei debiti tributari” fino a 72 rate mensili e, in caso di peggioramento delle condizioni economiche del debitore, una dilazione per ulteriori 72 rate mensili, con possibilità che sia la prima sia la seconda dilazione di pagamento possano essere aumentate fino a un massimo di 120 rate mensili.
A questo punto per il contribuente, è importante richiedere un estratto di ruolo della propria posizione debitoria, al fine di valutare la via da scegliere per definire la propria posizione.
scritto da: Dott. Enrico Duratorre, Consulenza Giuridico – Amministrativa (consgiuridica@libero.it)
fonte: ww.h24notizie.com