di Enrico Zanetti
L’intervento di Enrico Zanetti, tributarista, ex viceministro delle Finanze
L’attenzione mediatica che accompagna il quesito dal retrogusto ameltico “è un condono o non è un condono?”, continua ad essere polarizzata dalla “dichiarazione integrativa speciale”, di cui all’articolo 9 del Decreto fiscale approvato dal governo.
Ciò è in parte ampiamente giustificato dal fatto che, prevedendo la “dichiarazione integrativa speciale” il pagamento di un forfait al 20%, al posto delle maggiori imposte che sarebbero state altrimenti dovute, sia in caso di fedele dichiarazione sin dal principio, sia in caso di dichiarazione integrata successivamente senza i benefici della “speciale”, non vi è dubbio che si tratti di un condono.
È tuttavia un “piccolo condono”, nel senso che gli stringenti (e non poco confusi) limiti di emersione, sino ad un massimo di un terzo del dichiarato e comunque fino a 100.000 euro, rendono questo istituto evidentemente inapplicabile sulle evasioni di maggiore entità, tanto è vero che, come è stato spiegato anche da Eutekne.Info, larga parte del dibattito sui riflessi penali appartiene più alla dimensione parallela della battaglia politica che alla dimensione reale della sostanza tecnica.
Questa polarizzazione sta tuttavia sviando completamente l’attenzione dal vero “grande condono” presente nel Decreto fiscale.
Non si tratta delle rottamazioni dei processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza, di cui all’articolo 1; né di quella degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 2; né tanto meno della terza edizione di quella delle cartelle esattoriali dell’agente della riscossione: tutti provvedimenti che, in attesa delle annunciate novità che dovrebbero consentire un “saldo e stralcio tra il 6% e il 25% del valore della cartella (ma soltanto a contribuenti e imprese, rispettivamente, con redditi ISEE e indici di liquidità molto bassi), si caratterizzano per la tipica logica da “pace fiscale” secondo cui si abbuonano sanzioni e interessi, ma si tiene fermo il pagamento integrale dell’imposta dovuta.
Non si tratta nemmeno dello stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, di cui all’articolo 5, perché è evidente che questa norma, non essendo applicabile a quelli più recenti, risponde a ragionevolissime logiche efficientistiche nella gestione del “magazzino dei ruoli” dell’agente della riscossione piuttosto che a finalità condonistiche pro contribuenti.
Il “grande condono” che resta sottotraccia, agevolato dal grande clamore che suscita invece quello “piccolo”, è quello delle liti fiscali pendenti, di cui all’articolo 6.
In particolare di quello che riguarda le liti fiscali pendenti dopo una pronuncia di secondo grado favorevole al contribuente contro cui l’Amministrazione finanziaria ha evidentemente scelto di presentare ricorso in Cassazione o ha comunque ancora aperti i termini per decidere di farlo (altrimenti la lite non sarebbe pendente, ma conclusa con vittoria del contribuente).
In questo caso, infatti, la lite può essere definita pagando appena il 20% del valore della controversia, ossia ottenendo l’azzeramento di sanzioni e interessi (perché per “valore della controversia” si intende solo il tributo che, secondo l’Amministrazione finanziaria, avrebbe dovuto essere dichiarato e pagato dal contribuente) e, in sovrappiù, lo sconto dell’80% del tributo.
Questo vuol dire che nelle controversie relative a casi di dichiarazione infedele o addirittura fraudolenta, dove le sanzioni raddoppiano (quando non triplicano) l’importo del tributo originario, una controversia pendente, che tra imposte e sanzioni vede un contribuente esposto al rischio di dover pagare 100, può essere chiusa pagando 10 (ossia il 20% di 50, mentre il restante 50 è integralmente abbuonato).
Per poter fare questo, va ricordato, il contribuente deve avere vinto in secondo grado.
Se però guardiamo le statistiche ufficiali del contenzioso tributario per l’ultimo anno disponibile (2017), nella Relazione a cura del Dipartimento delle Finanze, vediamo a pagine 56 che, quando l’Agenzia delle Entrate decide di ricorrere in Cassazione (e quindi la lite resta appunto pendente), vince nel 68,2% dei casi.
Verrebbe dunque da dire che, come “allibratore”, il legislatore del Decreto fiscale non è particolarmente abile, essendo evidente, con queste percentuali, che uno sconto del 50% sul tributo (in aggiunta ad azzeramento di interessi e sanzioni) sarebbe già stato generoso, mentre uno sconto dell’80% è un autentico “regalo statistico” a molti evasori.
E in questo caso non c’è nemmeno la logica, condivisibile o non condivisibile, dell’aiuto ai piccoli, perché qui non ci sono limiti di 100.000 euro e il condono è dunque utilizzabile per qualsiasi importo in contenzioso.
Sempre le stesse statistiche ufficiali, questa volta alla pagina 33, ci dicono che le controversie definite in secondo grado con “tributi in contestazione” per importi superiori a 100.000 euro sono state 7.965 nel 2015 (di cui 1.285 superiori a 1 milione di euro e 169 superiori a 10 milioni di euro), 8.116 nel 2016 (di cui 1.363 superiori a 1 milione di euro e 144 superiori a 10 milioni di euro), 8.215 nel 2017 (di cui 1.318 superiori a 1 milione di euro e 117 superiori a 10 milioni di euro).
Il condono è qua anche se l’attenzione è altrove.
Fonte: www.startmag.it