Eleonora Mattioli – edotto: Con provvedimento del 25 giugno 2015, il Presidente del Tribunale di Roma ha ritenuto di modificare il criterio di assegnazione dei giudizi di divorzio che, ove ancora pendente innanzi alla Sezione la relativa causa di separazione, saranno trattati dal giudice di quest’ultima.
L’esigenza di mutare detto criterio, sorge essenzialmente a seguito dell’entrata in vigore della recente Legge n. 55/2015, che ha abbreviato i termini per la proposizione della domanda di divorzio, stabilendo che sia sufficiente il decorso di dodici mesi – e non più di tre anni – dall’avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (sei mesi in caso di separazione consensuale).
In conseguenza della suddetta abbreviazione dei termini – ha rilevato il Presidente – buona parte dei procedimenti di separazione risultano ancora pendenti al momento della proposizione della domanda di divorzio.
Si ritiene dunque opportuno, anche per esigenze organizzative e funzionali, che il giudice assegnatario della causa di divorzio, sia lo stesso innanzi al quale pende la separazione tra le medesime parti, al fine di evitare duplicazioni di giudizi da parte di collegi diversi, con possibili irragionevoli contrasti sulle medesime questioni, nonché mutamenti dei provvedimenti provvisori adottati in fase di separazione.
In tal modo si consente al medesimo giudice istruttore, di procedere senza inutili duplicazioni di accertamenti ed indagini, lasciando tuttavia impregiudicata la facoltà dello stesso di adottare qualsivoglia provvedimento in ordine alla trattazione più o meno congiunta dei due procedimenti.
Fonte: www.telediritto.it