di Emanuela Astolfi
Con l’introduzione per il divorzio e la separazione della negoziazione assistita ( ossia dell’accordo per la risoluzione della lite in modo “amichevole” come previsto dal D.L. 132/2014 convertito in legge con modifiche il 10 novembre 2014 dalla legge n. 162) ad Avvocato del Cittadino abbiamo ricevuto moltissime richieste di aiuto e consulenza. La procedura è velocissima e genera meno stress per la coppia in crisi: non ci sono udienze ma solo incontri con i professionisti scelti dalle parti per trovare accordi e sottoscriverli, quindi è chiaro che diventa tutto molto più semplice e l’interesse verso questo strumento giuridico è altissimo.
Anche con la negoziazione assistita è possibile prevedere il trasferimento di immobili (in particolare della casa coniugale) in favore dei figli o del coniuge più debole in sostituzione o (ad integrazione) del mantenimento: in questo post affrontiamo proprio questo argomento, sempre più spesso oggetto di consulenza al nostro sportello famiglia.
TRASFERIRE LA CASA CONIUGALE AI FIGLI – Il trasferimento della casa coniugale ai figli ad integrazione del mantenimento viene scelto prevalentemente dai genitori che hanno figli con disabilità, essendo essenziale garantire ai soggetti con handicap (anche se maggiorenni) una forte tutela economica . In generale, va comunque considerato che il trasferimento della casa coniugale alla prole trova causa nell’obbligo gravante sui genitori di provvedere al mantenimento dei figli. Il passaggio di proprietà garantisce le esigenze abitative dei figli e, in molti casi, in sede di divorzio, viene scelto dai coniugi anche per “compensare” pregressi – e considerevoli – inadempimenti relativi ad obblighi assunti in sede di separazione. Il coniuge che magari ha un lavoro precario o che non ha redditi fissi può quindi ragionevolmente pensare ad un accordo che preveda la corresponsione del contributo al mantenimento della prole in un’unica soluzione anziché con assegni mensili e trasferire ai figli la piena proprietà di un bene immobile
TRASFERIRE LA CASA ALLA MOGLIE E NON PAGARE IL MANTENIMENTO – Anche con la negoziazione assistita, sia in caso di separazione che di divorzio, è possibile prevedere la condizione secondo cui uno dei coniugi trasferisce all’altro il suo diritto di proprietà su un bene immobile. In questo caso, il trasferimento trova causa nell’obbligo post coniugale che grava sul coniuge economicamente più forte nei confronti del coniuge più debole: il classico esempio è quello della coppia composta dalla moglie che non ha mai lavorato per dedicarsi alla famiglia, che non ha titoli professionali o, in ragione dell’età, non riesce a trovare un occupazione e dal marito che non ha un reddito elevato e, piuttosto che corrispondere alla moglie un assegno mensile più consistente, sceglie di trasferire al coniuge la sua quota di proprietà della casa familiare.
E’ bene considerare anche l’agevolazione fiscale: il trasferimento di beni immobili tra coniugi o dai coniugi ai figli in sede di separazione o divorzio è esente da imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Fonte: www.romatoday.it