Le novità più interessanti del Ddl sono in corso di approvazione al Senato
Decorrenza dei termini anticipata: questa la novità più interessante del Disegno di Legge sul divorzio breve, approvato nei giorni scorsi dalla Camera e ora in attesa di iniziare l’esame al Senato. Vediamo nel dettaglio cosa cambierebbe se il Disegno di Legge dovesse essere approvato.
Oggi, secondo l’articolo 3 della legge sul divorzio (898/70), i coniugi, per presentare domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, sia nelle separazioni giudiziali che in quelle consensuali, devono attendere il decorso di tre anni dal giorno in cui moglie e marito compaiono, per la prima volta, dinanzi al presidente del tribunale. Secondo il Disegno di legge in corso di approvazione, invece, nel caso di separazione giudiziale, si potrà attivare la procedura per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dopo dodici mesi dal giorno della «notificazione della domanda di separazione» o per essere più precisi, dalla notificazione del ricorso e del decreto scritto in calce dal giudice di fissazione di udienza dinanzi al presidente del tribunale per il previsto tentativo di conciliazione.
Si tratta di una misura che può anticipare anche di molto i tempi per ottenere il sospirato divorzio, anche perché oggi, in molti tribunali, il termine di 90 giorni previsto dall’art. 706 del codice di procedura civile per la fissazione dell’udienza presidenziale dal deposito del ricorso non è rispettato; inoltre, la prima udienza può subire un ulteriore rinvio se il coniuge chiamato in giudizio non compare.
Ad accelerare l’iter è anche la previsione per cui, se alla data di instaurazione del giudizio di divorzio è ancora in corso quello di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa di divorzio sarà assegnata allo stesso giudice della separazione. Per domande accessorie vanno intese tutte le domande diverse da quella principale di separazione, ma a essa connesse. Si tratta, ad esempio, della richiesta di addebito, di quella di risarcimento a carico del coniuge ritenuto responsabile della rottura del matrimonio o della domanda di restituzione delle somme versate al consorte a titolo di assegno di mantenimento poi revocato.
Il disegno di legge anticipa la decorrenza anche per le separazioni consensuali. In questo caso, i sei mesi decorrono, anziché dall’udienza presidenziale, «dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza presidenziale, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi». Il testo prevede anche la modifica delle regole per lo scioglimento della comunione legale dei beni. Attualmente, la domanda di divisione dei beni comuni può essere proposta da ciascun coniuge solo dopo lo scioglimento della comunione, a seguito della pronuncia definitiva di separazione. Il Ddl, invece, prevede che nel caso di separazione personale, la comunione tra marito e moglie «si scioglie automaticamente nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato». E abbatte i tempi anche la possibilità di introdurre la domanda di divisione della comunione «unitamente alla domanda di separazione o di divorzio»
Avv. Federico Vaccaro