Dopo l’udienza davanti al Presidente del tribunale, il giudice può rinviare al Collegio per l’emissione della sentenza non definitiva sullo stato di «divorziato».
Una causa di divorzio può durare molto tempo, specie quando sono in discussione questioni economiche come l’assegno di mantenimento o l’affidamento dei figli; così, per consentire all’ex marito e all’ex moglie di ottenere subito lo stato di «divorziato» si sta aprendo un filone interpretativo che consente di ottenere, in una sola udienza, la sentenza di divorzio, salvo poi proseguire il giudizio per tutte le altre questioni rimaste sospese. A tanto sono arrivati prima il tribunale di Roma [1], poi quello di Milano [2]. Ma procediamo con ordine e vediamo come ciò sia possibile.
La separazione inizia subito
Nel momento in cui marito e moglie vogliono separarsi e non trovano un accordo, si presentano davanti al tribunale, assistiti dai rispettivi avvocati. Inizia una causa, ma alla prima udienza il Presidente del Tribunale detta i provvedimenti provvisori (ad esempio, la misura dell’assegno di mantenimento, la collocazione dei figli, il diritto di visita dell’altro genitore, la divisione della casa, ecc.): è da questa data che decorre il termine di un anno per poi divorziare. Quindi, se la causa di separazione dura più di un anno, gli stessi soggetti possono iniziare contemporaneamente anche il giudizio di divorzio.
Tutta questa trafila non è più necessaria se, invece, i coniugi trovano un accordo sulla separazione. In tal caso, si attua la procedura della cosiddetta separazione consensuale e tutto è più veloce ed economico; peraltro si accorciano anche (come vedremo a breve) i termini per divorziare. In particolare gli ex coniugi possono:
- separarsi in Comune, ma a condizione che non abbiano avuto figli e che non sia previsto il passaggio di proprietà o il pagamento di un mantenimento;
- separarsi con un accordo firmato davanti ai rispettivi avvocati (cosiddetta negoziazione assistita);
- separarsi in tribunale, ma il tutto avviene in una sola udienza davanti al Presidente del tribunale stesso.
Il divorzio in una sola udienza
Di norma, se marito e moglie non hanno trovato un accordo al momento della separazione è improbabile che lo trovino per il successivo divorzio.
Ad ogni modo, nel primo caso – ossia quando c’è stata una separazione consensuale – si può divorziare dopo 6 mesi; invece se si va davanti al giudice e si decide di fare la causa (separazione giudiziale) per il divorzio bisogna attendere 1 anno.
Intervenuta la sentenza di divorzio le parti sono libere, acquisiscono di nuovo lo stato di celibe e nubile, o meglio di «divorziato», e possono eventualmente risposarsi.
Per accelerare i tempi e far sì che questo traguardo sia raggiunto nel più breve tempo possibile, nonostante le numerose contestazioni, prove, testimonianze e consulenze da acquisire in processo, il giudice può – già all’inizio della causa di divorzio – emettere una sentenza parziale con cui dichiara subito gli ex coniugi divorziati e poi proseguire il giudizio per le restanti decisioni.
Da un punto di vista tecnico, il tutto avviene secondo i seguenti passaggi:
- subito dopo il deposito del ricorso per il divorzio, i coniugi vengono chiamati a comparire davanti al Presidente del Tribunale che emette (come nel caso della separazione) i provvedimenti temporanei in materia di assegno di mantenimento, collocazione dei figli, assegnazione della casa coniugale, ecc.;
- a questo punto la palla passa al singolo giudice investito della decisione che, già alla prima udienza, prima ancora quindi della fase istruttoria (quella cioè rivolta all’acquisizione delle prove), rinvia il fascicolo al Collegio, competente per l’emissione della sentenza «non definitiva» sullo status di divorziati.
Così le parti potranno proseguire il processo per regolare tutti gli aspetti economici e l’esercizio della responsabilità genitoriale, senza perdere altri anni prima di raggiungere lo stato civile di divorziati.
LA SENTENZA
LA SENTENZA
Il tribunale di Milano
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 27 settembre 2016 (Est. G. Buffone)
DIVORZIO – EMISSIONE DI SENTENZA NON DEFINITIVA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO ALL’ESITO DELL’UDIENZA PRESIDENZIALE IN UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE DINANZI AL G.I. TENUTA NEL MEDESIMO GIORNO – PRESUPPOSTI
In adesione a quanto già ritenuto dal Tribunale di Roma (Trib. Roma, 7 settembre 2016, Pres. Mangano, est. Velletti) va rilevato che nel procedimento di divorzio e’ ammissibile l’emissione di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio all’esito dell’udienza presidenziale, previa rinuncia dei difensori delle parti al deposito delle memorie previste dall’art. 4, comma 10, l.n. 898/1970, qualora con i provvedimenti presidenziali il Presidente, nomini sé stesso G.I., tenga nell’immediatezza udienza di prima comparizione, e rimetta la decisione al Collegio sullo status in accoglimento della concorde richiesta delle parti. La riferita interpretazione delle norme appare in linea con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, cristallizzato nell’art. 111 della Costituzione, che impone di scegliere opzioni ermeneutiche che, nel rispetto dei pari principi di rango costituzionale di imparzialità, garanzia del contraddittorio, piena tutela del diritto di difesa, consentano di fornire risposte giudiziarie più rapide. I principi sopra indicati possono valere anche per il caso di sentenza totalmente definitiva del giudizio ove le parti abbiamo formulato conclusioni congiunte.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai magistrati:
SENTENZA nondefinitiva
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67144 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2015, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimessa in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 6 giugno 2016 con rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
- L., nata a ……, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio
dell’Avv…..;
– ricorrente –
E
- P., nato a ……, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio
dr.ssa
dr.ssa
dr.ssa
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
dell’Avv…….;
Franca Mangano Daniela Bianchini
Monica Velletti
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
Presidente
Giudice
Giudice relatore ed estensore
NONCHE’
– resistente –
– interventore ex lege –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.10.2015, L. L. ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in….., in data …… 1993, con P. A., esponendo che dall’unione sono nati i figli G., in data …..1994 e F. in data ……., e che in data ……. 2012 veniva omologata la separazione consensuale tra le parti, all’esito di trasformazione di rito, disponendo l’assegnazione della casa familiare alla ricorrente, l’affidamento condiviso dei figli, con stabile residenza presso l’abitazione della madre, l’imposizione a carico dell’A. di assegno mensile di € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole, oltre a disposizioni relative all’utilizzo di immobili comuni e al pagamento delle relative rate di mutuo. Tanto premesso la ricorrente ha chiesto venissero confermati i provvedimenti della separazione.
Si è costituito P. A. aderendo alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, sussistendone i presupposti, e chiedendo fosse confermato l’assegno mensile posto a suo carico per il mantenimento del figlio F., oltre al 30% delle spese straordinarie rilevando che tale sarebbe l’interpretazione da dare alle condizioni di separazione in essere, e chiedendo di corrispondere l’importo dovuto direttamente al figlio maggiorenne. Il resistente ha chiesto che fosse revocato l’onere posto a suo carico per il mantenimento del figlio G. dipendente dal 2014 di società privata, con contratto di apprendistato, da convertire alla scadenza in contratto a tempo indeterminato, con retribuzione di circa 1.200 mensili, formulando ulteriori domande in merito all’obbligo di corrispondere le rate di mutuo gravanti sulle abitazioni di proprietà delle parti.
All’udienza presidenziale del 18 aprile 2014 le parti comparse hanno dichiarato la ricorrente di percepire reddito da lavoro dipendente in qualità di direttore amministrativo pari ad € 4.500,00 per 13 mensilità e di essere proprietaria del 50% della casa di abitazione propria e del 50% dell’immobile destinata ad abitazione del resistente, il resistente di percepire reddito di 2.000,00 netti svolgendo mansioni di operaio, e di essere proprietario del 50% degli immobili destinati a residenza delle parti, l’uno in ……. l’altro in ……… Nel corso dell’udienza le parti hanno dato atto dell’emissione di decreto di modifica delle condizioni di separazione emesso dal Tribunale di Civitavecchia con il quale è stato revocato l’assegno posto a carico del padre per il mantenimento del figlio G., e disposto che il padre corrispondesse direttamente al figlio F. l’assegno mensile determinato all’esito della separazione, confermando altresì l’obbligo di corrispondere il 30% delle spese straordinarie per il figlio. Alla successiva udienza del 6.6.2016, in fase presidenziale, differita per concorde richiesta delle parti, i difensori hanno chiesto l’emissione di sentenza sullo status dichiarando espressamente di rinunciare ai termini per il deposito delle memorie previste ai sensi dell’art. 4, comma 10, l.n. 898/1970 e successive modificazioni.
Il Presidente all’esito dell’udienza presidenziale ha confermato i provvedimenti della separazione, come vigenti, nominando se stesso G.I., e preso atto della espressa rinuncia dei difensori ai termini per il deposito della memoria integrativa e della comparsa di risposta, essendosi i rispettivi difensori riportati dalle memorie già depositate, ha rinviato all’udienza di prima comparizione per la medesima data.
All’udienza di prima comparizione, tenutasi nella medesima data del 6.6.2016, le parti si sono riportate alle rispettive difese ribadendo la rinuncia ai termini per il deposito delle memorie di cui all’art. 4, comma 10, l. n. 898/1970 , e hanno chiesto l’emissione di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio rinunciando al deposito delle comparse conclusionali di cui all’art. 190 c.p.c., chiedendo la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c. per la prosecuzione del giudizio. La decisione è stata, pertanto, rimessa al Collegio.
Preliminarmente, rispetto alla decisione nel merito, il Collegio rileva come, ferma l’impossibilità di pronunciare sentenza sullo status all’esito dell’udienza presidenziale, essendo rimessa tale decisione al Collegio, nulla osta all’emissione della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all’udienza di prima comparizione e trattazione fissata nella stessa data della udienza presidenziale e all’esito della stessa previa rinuncia delle parti ai termini di cui all’art. 4, comma 10, l.n. 898/1970.
L’art. 4, comma 10, l. n. 898/1970 prevede che con l’ordinanza emessa all’esito dell’udienza presidenziale venga assegnato termine al ricorrente per il deposito di una memoria integrativa che abbia i contenuti dell’art. 163, terzo comma numeri 2),3) 4), 5) e 6) c.p.c., richiamando la norma che individua gli elementi soggettivi ed oggettivi necessari per delineare la domanda giudiziale. Ratio della disposizione è consentire al ricorrente, data la peculiarità dell’udienza presidenziale di depositare una memoria che abbia i contenuti di un atto introduttivo del giudizio, in quanto è possibile che nel ricorso iniziale, proposto prima della udienza presidenziale, nella quale deve essere esperito il tentativo di conciliazione, la parte non abbia introdotto tutte le domande proprio al fine di agevolare la conciliazione. La memoria integrativa costituisce l’ultimo atto con il quale il ricorrente può formulare richieste e domande, a pena d’inammissibilità e decadenza, potendo contenere domande (si pensi alla domanda di assegno divorzile) non presenti nel ricorso introduttivo. Proprio da tali disposizioni si desume che il deposito della memoria integrativa, per il ricorrente, non è adempimento obbligato ma mera facoltà qualora si vogliano proporre domande originariamente non presenti nel ricorso introduttivo. Qualora, tuttavia, il ricorrente, già costituito in giudizio con la proposizione del ricorso, non voglia presentare memoria integrativa, ciò non precluderà di far valere le domande già contenute nel primo atto introduttivo, il ricorso.
La richiamata norma contenuta nel comma 10, dell’art. 4 l.n. 898/1970, prevede che il Presidente conceda con l’ordinanza presidenziale un termine, per la costituzione in giudizio del convenuto ai sensi degli artt. 166 e 167 c. p. c. , termine da ritenere perentorio in quanto al suo decorso sono collegate le decadenze di cui all’art. 167 c. p. c., con impossibilità per il convenuto di proporre, con atti successivi, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio. Anche per il convenuto il deposito di una memoria di costituzione rappresenta una facoltà e non un obbligo, dovendosi ritenere che il resistente, depositando apposita memoria possa già essersi costituito nella fase presidenziale. Ciò si desume dall’obbligo di notifica dell’ordinanza presidenziale esclusivamente al convenuto non comparso, obbligo che non è presente nel caso di comparizione del resistente all’udienza presidenziale, dovendosi da ciò rilevare come sia possibile la sua costituzione già in tale fase del procedimento divorzile. Per il resistente, come per il ricorrente, la norma prevede la possibilità del deposito di una memoria in cui avrà l’onere di sviluppare tutte le attività difensive, potendo a pena di decadenza, proporre eventuali domande riconvenzionali nonché tutte le eccezioni di merito e di rito. Qualora tali eccezioni, domande e richieste siano già presenti nella memoria difensiva, depositata prima dell’udienza presidenziale con l’assistenza del difensore, si dovrà ritenere che le domande ivi contenute abbiano effetti anche per le successive fasi del giudizio.
Quanto, infine, all’avvertimento che l’ordinanza presidenziale deve contenere per il convenuto relativamente alle decadenze collegate alla mancata tempestiva costituzione, nessuna espressa conseguenza è prevista in caso di mancato avvertimento, dovendosi ritenere che possano applicarsi analogicamente le disposizioni dell’art. 164 c. p. c., con possibilità per il resistente di chiedere. all’udienza di prima comparizione delle parti di disporre rinnovazione della notifica alla controparte dell’ordinanza presidenziale e dell’ordinanza del giudice istruttore, contenente l’omesso avvertimento.
Per quanto esposto in caso di espressa rinuncia delle parti alla concessione dei termini di cui all’art. 4, comma 10, l.n. 898/1970, con emissione della ordinanza presidenziale priva dei termini e dell’avvertimento richiesti, e svolgimento nell’immediatezza della prima udienza di comparizione della parti, senza che sia sollevata alcuna eccezione, deve ritenersi che il procedimento non presenti alcun vizio e che possa essere emessa dal Collegio sentenza non definitiva sullo status.
La riferita interpretazione delle norme appare in linea con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, cristallizzato nell’art. 111 della Costituzione, che impone di scegliere opzioni ermeneutiche che, nel rispetto dei pari principi di rango costituzionale di imparzialità, garanzia del contraddittorio, piena tutela del diritto di difesa, consentano di fornire risposte giudiziarie più rapide.
Quanto al merito della decisione dalla documentazione esibita, è stato accertato che la separazione consensuale tra le parti è stata omologata con decreto emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 16.5.2012. Inoltre si è evidenziato non solo che la separazione dei coniugi, caratterizzata dalla mancanza di coabitazione e convivenza, è da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, ma anche che tale situazione si sia protratta per il tempo normativamente previsto e che quindi non sia possibile, dato il tempo trascorso, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra le parti. Per quanto esposto ricorre l’ipotesi normativamente prevista per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo alle ulteriori domande, deve essere disposta la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Melfi in data 18 aprile 1993, tra A. P., nato a….. il …… e L. L. nata a ….il….., trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di …., parte II, serie A, atto n….., dell’anno 1993;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all’Ufficiale dello stato civile del comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza; Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 luglio 2016
Il Giudice estensore Il Presidente Dr.ssa Monica Velletti dr.ssa Franca Mangano
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[1] Trib. Roma sent. n. 67144/2016.
[2] Trib. Milano ord. del 27.09.2016.
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Fonte: www.laleggepertutti.it