L’accordo consensuale di separazione o divorzio potrà essere stipulato anche in presenza di figli minori a condizione che il pubblico ministero verifichi che l’accordo risponda l’interesse dei figli.
Con l’approvazione in prima lettura da parte del Senato la scorsa settimana del decreto legge sulla giustizia civile, per i coniugi sarà possibile, se d’accordo, sciogliere il matrimonio con la sola assistenza degli Avvocati.
È stata infatti sostanzialmente confermata la possibilità, offerta dall’articolo 6 del dl 132/2014 ai coniugi di concludere una negoziazione assistita per separarsi consensualmente o sciogliere il matrimonio senza passare per il tribunale.
I coniugi potranno, pertanto, alla presenza di almeno un avvocato che rappresenti ciascuna parte, ottenere piu’ rapidamente la separazione consensuale, il divorzio (nei casi di avvenuta separazione personale legale nei casi previsti dalla legge) o la modifica delle preesistenti condizioni di separazione o divorzio.
Con le modifiche approvate dal Senato l’accordo raggiunto dovrà essere tuttavia vagliato dal pubblico ministero il quale, qualora non ravvisi elementi di irregolarità, darà il nulla osta alla trascrizione nei registri dello stato civile. La novella approvata dal Senato consentirà inoltre di utilizzare questo iter anche in presenza di figli minori, di maggiorenni incapaci o portatori di handicap (ai sensi della legge 104/1992) ovvero economicamente non autosufficienti. In tal caso il pubblico ministero dovrà, inoltre, verificare che l’accordo risponda all’interesse dei figli prima di concedere il nulla osta. Nella versione attualmente vigente dell’articolo 6 del dl 132/2014 l’accordo in parola, invece, non poteva essere raggiunto nei casi in cui fossero presenti figli minorenni.
Nell’accordo dovrà essere indicato che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che queste siano state informate dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
L’accordo, una volta ricevuto il nulla osta da parte del pubblico ministero, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio.
Fonte: www.pensionioggi.it