di Stefania Manservigi
Quando una vacanza non si svolge come ci si sarebbe aspettato perché non vengono rispettate le previsioni contrattuali, il turista può richiedere il risarcimento per il danno da vacanza rovinata. Ecco quando è possibile richiederlo.
Anche la legge riconosce e tutela il diritto di godere di un periodo di riposo e svago.
E’ possibile, infatti, ottenere il risarcimento per il cosiddetto danno da vacanza rovinata se la vacanza non si svolge come ci si aspettava, perché il viaggio non si svolge secondo le previsioni contrattuali; in questo caso è infatti possibile pretendere il risarcimento del danno per i disagi e lo stress subiti nel corso del viaggio.
Ma quando è possibile ottenere tale risarcimento? Quali presupposti devono ricorrere? Vediamolo di seguito.
Danno da vacanza rovinata, quando è possibile ottenere il risarcimento?
La disciplina di riferimento in materia di contratti aventi per oggetto i servizi turistici è contenuta nel D.Lgs. 79/2011, denominato Codice del Turismo.
Sulla base di tale normativa l’organizzatore del viaggio è tenuto all’esecuzione delle prestazioni che sono oggetto del contratto da redigere in forma scritta. Tali prestazioni devono essere conformi alla proposta contrattuale visionata dal consumatore (opuscolo informativo) ed in base alla quale ha effettuato la scelta.
Ciò significa che qualora uno dei servizi previsti nel contratto, e che quindi il tour operator si era impegnato a prestare, dovesse mancare in tutto o in parte, oppure qualora uno di questi servizi venisse eseguito con modalità diverse, il tour operator sarebbe tenuto a risponderne in quanto sussisterebbe il danno da vacanza rovinata.
Tale principio vale anche nel caso in cui, in conseguenza dell’inadempimento, si verificano danni alle persone.
Tuttavia, presupposto affinchè il danno da vacanza rovinata sia risarcibile, è che l’inadempimento o l’inesatta esecuzione della prestazione oggetto del contratto non devono essere di scarsa importanza. Il fatto deve provocare un disagio tale che la vacanza, in luogo di essere momento di rigenerazione psicofisica, si riveli fonte di stress e stanchezza.
E’ possibile chiedere il danno da vacanza rovinata il caso di maltempo?
A fare chiarezza sull’applicabilità nei casi specifici della disciplina sul danno da vacanza rovinata è la giurisprudenza. Il Tribunale di Verona, con la sentenza del 27 settembre 2013, ha stabilito che il tour operator non è tenuto al risarcimento danni a causa del maltempo. Le previsioni del tempo devono infatti essere consultate in autonomia dal turista, e non sono di competenza del tour operator. Inoltre la tempesta non può essere prevedibile e l’evoluzione dei fenomeni atmosferici è, in generale, sempre poco prevedibile.
Lo stesso discorso è stato fatto circa la possibilità di richiedere il danno da vacanza rovinata per la presenza di troppe alghe sulla spiaggia. In questo caso la Corte di Cassazione con la sentenza del 28 maggio 2013 ha stabilito che non si può avere diritto al risarcimento danno per lo stress subito a causa della presenza di troppe alghe sulla spiaggia poiché l’evento non è prevedibile e non dipende sicuramente da inadempimenti contrattuali da parte del tour operator.
Danno da vacanza rovinata e smarrimento delle valigie
In caso di smarrimento della valigia il risarcimento è invece a carico delle compagnie aeree.
Fonte: www.forexinfo.it