di Avv. Fabiola Fara e Avv. Mariella Pesetti
Con il ritorno dalle ferie, sempre più spesso, si deve affrontare il problema del danno cagionato al turista dall’impossibilità di godere pienamente del viaggio acquistato, trasformatosi in fonte di stress legato a problemi nell’organizzazione del soggiorno, nel mezzo di trasporto o ad altre cause che compromettono lo stato psicofisico del viaggiatore. Tale danno è annoverato tra quelli non patrimoniali per i quali il consumatore ha diritto al risarcimento derivante dagli inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti dall’organizzatore (ad esempio le scadenti sistemazioni alberghiere o i servizi offerti di livello inferiore rispetto a quello promessi al momento dell’acquisto del soggiorno).
Il Codice del Turismo ha individuato le cause di danno da vacanza rovinata nell’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, specificando che l’inadempimento non deve essere di scarsa importanza e deve essere collegato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta. Sono risarcibili sia il danno per gli esborsi economici sostenuti, che quello esistenziale causato dallo stress subito per il disservizio. In caso di mancato godimento della vacanza, il pregiudizio economico corrisponde al prezzo del viaggio, o in una riduzione dello stesso se il consumatore abbia potuto godere solo parzialmente del soggiorno. Il turista che chiede il risarcimento è tenuto a provare il contratto di viaggio, allegando fotografie e testimonianze dell’inadempimento di controparte.
Il danno esistenziale subito, invece, non può essere determinato nel suo preciso ammontare, essendo difficile fornire la prova dello stress subito a causa del mancato godimento della vacanza e del maggior nervosismo che il turista manifesta al rientro alla vita quotidiana. Il Giudice, pertanto, liquiderà il predetto danno in via equitativa. Da ricordare che se la vacanza, al posto di rigenerare, vi logora, dovete presentare reclamo all’organizzatore, a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento, entro 10 giorni dal rientro dal viaggio.
Fonte: www.lapiazzaweb.it