I nuovi termini per le rate di avvisi bonari e accertamenti: dilazioni con l’Agenzia delle Entrate.
Il decreto di riforma fiscale cambia le regole per i piani di dilazione a rate di avvisi bonari e accertamenti, concedendo più respiro al contribuente. In particolare:
– per gli avvisi bonari: il numero minimo di rate trimestrali passa ad 8 (sino ad oggi, era di 6); il numero massimo resta di 20, per importi maggiori di 20mila euro. La nuova dilazione potrà essere richiesta per le dichiarazioni 2014 a seguito di controllo automatico [1] e per quelle del 2013 a seguito di controllo formale [2];
– per gli avvisi di accertamento con adesione e per quelli definiti per acquiescenza: la dilazione prevede un minimo di 8 rate trimestrali (così come in precedenza) a un massimo di 16 rate trimestrali (in passato erano 12). La nuova rateazione potrà essere richiesta per gli atti definiti dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto (15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Quando si decade dalla rateazione?
Il contribuente decade dalla dilazione se non paga:
– la prima rata o l’unica rata
– oppure una delle rate diverse dalla prima entro la scadenza di quella successiva.
Tuttavia, in caso di lieve inadempimento non si decade dalla dilazione. Si ha “lieve inadempimento” in caso di:
– ritardo del pagamento della prima o unica rata non superiore a 7 giorni
– omesso versamento di una rata diversa dalla prima per un importo non superiore al 3% e comunque a 10mila euro.
Se si decade, la sanzione irrogabile inoltre diventa il 45% dell’importo non versato (in passato era il 60%).
E per le cartelle di Equitalia?
I termini delle dilazioni restano gli stessi (72 o 120 rate al massimo), ma ora si decade dopo il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive (in passato erano 8). Tuttavia, chi è decaduto dalla dilazione potrà essere riammesso alla stessa (con lo stesso numero di rate residue) a condizione che paghi lo scaduto. Per un approfondimento sul tema leggi “Sanatoria sulle rateazioni Equitalia“.
Stop rateazione se c’è segnalazione della Pubblica Amministrazione
Inoltre, non possono mai essere dilazionate le somme oggetto delle segnalazioni della Pubblica amministrazione. In particolare, è bene ricordare che tutte le volte in cui una amministrazione deve pagare ai privati somme superiori a 10mila euro, lo comunica preventivamente ad Equitalia affinché questa possa verificare se il beneficiario ha morosità almeno pari a tale cifra; in caso positivo, Equitalia notifica il pignoramento presso terzi alla stessa P.A. debitrice, con l’ordine di versare le somme dovute, direttamente nelle casse dell’agente. In conseguenza della riforma, dunque, se Equitalia ha già ricevuto la segnalazione dell’ente pubblico, l’importo corrispondente non potrà essere dilazionato.
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[1] Per i controlli ex art. 36-bis del Dpr 600/1973.
[2] Per i controlli ex art. 36-ter del Dpr 600/1973.
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Fonte: www.laleggepertutti.it