di Licia Albertazzi – Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 4285 del 3 marzo 2015.
E’ principio affermato da giurisprudenza costante e risalente che obiettivo dell’istituto dell’assegno di mantenimento sia quello di consentire al coniuge “parte debole” di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in pendenza di matrimonio.
E’ anche assodato che “l’importo dell’assegno di separazione può essere oggetto del prudente apprezzamento del giudice, anche al fine della ricostruzione del tenore di vita della famiglia, durante la convivenza coniugale”.
Le medesime condizioni economiche dei coniugi, dotate del requisito dell’attualità – rispetto al momento in cui il giudice esamina la questione – sono elemento di valutazione che il giudice adopera nella determinazione dell’assegno divorzile.
“In tal senso, come afferma la giurisprudenza di questa Corte, anche la disponibilità patrimoniale acquisita in via ereditaria, costituente in ogni caso voce reddituale, può essere a tal fine considerata”.
L’ordinanza chiarisce anche che gli assegni di separazione e divorzio sono tra loro differenti, “per presupposti, caratteri e finalità” ma “l’importo dell’assegno di separazione può essere oggetto del prudente apprezzamento del giudice, anche ai fini della ricostruzione del tenore di vita della famiglia durante la convivenza coniugale”.
Nel caso di specie si pronuncia direttamente la sesta sezione della Cassazione, cd. “sezione filtro”, data la manifesta infondatezza del ricorso proposto dall’ex coniuge, il quale, a fronte di condanna al pagamento di assegno di mantenimento di 4000 euro mensili, aveva impugnato la sentenza di merito.
“La valutazione in sede di divorzio non si limita a considerare gli elementi di novità, ma prevede un riesame autonomo della posizione economica dei coniugi”; essendo la motivazione del giudice del merito esente da ogni tipo di vizio – avendo lo stesso riscontrato come, nel periodo successivo la separazione, le condizioni economiche del marito siano sensibilmente migliorate, essendo dunque la quantificazione dell’assegno fondata su riscontri oggettivi e documentati – il ricorso non può che essere rigettato.
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Fonte: www.StudioCataldi.it