Tutto è pronto per l’approvazione definitiva di uno dei tasselli più importanti della delega fiscale: il decreto legislativo di riforma del contenzioso tributario è stato già licenziato dal Governo e ora attende solo il via libera delle Commissioni parlamentari. Tra le novità, la possibilità di chiedere la sospensione, per gravi e fondati motivi, della sentenza sfavorevole in primo grado: una facoltà concessa tanto al contribuente, quanto all’amministrazione finanziaria. Non solo: chi avrà ricevuto una cartella esattoriale o un accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate potrà chiederne la sospensione in attesa che venga deciso il ricorso, sempre che dimostri il danno grave e irreparabile conseguente all’eventuale pagamento.
Come avevamo già anticipato in “Fermo auto e ipoteca Equitalia: arriva la mediazione obbligatoria”, non appena il decreto sarà divenuto legge, chi vorrà impugnare una cartella di pagamento, anche se di piccoli importi, un fermo auto o un preavviso di ipoteca, non potrà sbarcare direttamente in tribunale, ma dovrà prima notificare alla controparte l’atto di reclamo-mediazione (contenente il ricorso che poi si andrà a depositare dal giudice): se entro 90 giorni non ci sarà stato accoglimento o non si sia conclusa la mediazione, il contribuente sarà libero di procedere giudizialmente.
Sarà poi previsto l’obbligo di reclamo anche per gli atti relativi al classamento e all’attribuzione della rendita catastale, che, essendo di valore indeterminabile ora ne sono esclusi. Quando la mediazione avrà a oggetto rimborsi di imposta, l’accordo dovrà contenere l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento in favore al contribuente.
È un istituto per deflazionare il contenzioso ed è limitato alle liti avverso l’agenzia delle Entrate su provvedimenti non superiori a 20.000 euro. È prevista una sospensione di tutti i termini di 90 giorni, per consentire alle parti di tentare una accordo prima di adire in giudizio. L’accordo può comportare l’annullamento della pretesa ovvero una parziale riduzione. In caso di somme dovute, il contribuente per perfezionare l’adesione è tenuto al versamento del dovuto ovvero della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione della proposta.
COME FUNZIONA IL RECLAMO-MEDIAZIONE
La fase del reclamo
Attualmente – in attesa di estendere il procedimento anche alle altre amministrazioni – il reclamo deve essere redatto in carta libera e va indirizzato all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto da impugnare.
Il reclamo deve contenere tutti gli elementi previsti per il ricorso e può contenere una motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa impositiva, degli interessi e delle sanzioni.
In pratica, fatta eccezione per tale eventuale proposta, con il reclamo il contribuente avanza la medesima richiesta di tutela (l’annullamento dell’atto impugnato) dapprima allo stesso Ufficio che l’ha emesso e poi, se questo non vi provvede, alla Commissione tributaria. I motivi pertanto coincidono ed infatti, in caso di mancato annullamento dell’atto e mancato accordo di mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso: per cui non ci sarà più bisogno di una notifica del ricorso e il contribuente potrà depositare l’atto direttamente alla Commissione Tributaria.
È opportuno indicare dei recapiti (eventuale domicilio eletto, indirizzo PEC, fax ecc.) al quale l’ufficio possa inviare eventuali comunicazioni, compreso l’invito all’eventuale contraddittorio.
Il reclamo deve essere sottoscritto, al pari del ricorso, da un difensore abilitato, salvo i casi in cui il contribuente può stare in giudizio personalmente.
Il contribuente deve notificare il reclamo all’Ufficio entro il termine previsto per la presentazione del ricorso e con le stesse modalità, ma deve anche allegare all’atto di reclamo i documenti che ritiene rilevanti (per consentire all’Ufficio di valutarli).
Il reclamo, esente da bollo, non è soggetto al contributo unificato che è dovuto solamente al momento dell’eventuale successiva fase di costituzione in Commissione tributaria.
A questo punto, l’Agenzia delle Entrate esamina il reclamo e la documentazione prodotta, prima sotto il profilo dell’ammissibilità e, poi, nel merito. Le strade che si aprono sono due:
– se l’Agenzia delle Entrate ritiene il reclamo fondato, lo accoglie annullando in autotutela l’atto impugnato e la procedura si conclude. Si può trattare anche di un accoglimento parziale, se l’Agenzia ritiene di accogliere solo in parte il reclamo o quando il contribuente ha contestato solo una parte dell’atto impositivo;
– se invece l’Agenzia ritiene non fondato il reclamo, lo rigetta.
Se entro 90 giorni dall’avvenuta notifica al destinatario l’Agenzia non risponde o non si è giunti a una definizione, la procedura conciliativa si considera conclusa e il contribuente può ricorrere alla CTP: in tal caso, dovrà costituirsi in giudizio entro 30 giorni dallo scadere del termine di 90 giorni per la chiusura della procedura.
La fase della mediazione
L’Agenzia delle Entrate può formulare una proposta di mediazione avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa. A tal fine l’ufficio può convocare il contribuente, il quale può farsi rappresentare da un difensore abilitato.
L’eventuale accordo di mediazione si conclude con un atto contenente l’indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione (tributi, interessi, sanzioni) e le modalità di versamento degli stessi; da quanto dovuto vanno comunque scomputate le somme eventualmente già pagate in esecuzione dell’atto impugnato.
Le sanzioni sono ridotte al 40% dell’importo irrogabile in base all’ammontare dei tributi rideterminati (l’ammontare non può però essere inferiore al 40% del minimo edittale previsto per la violazione più grave relativa a ciascun tributo).
Il pagamento delle somme dovute può avvenire anche ratealmente.
La firma del dirigente
Volendo toccare un tasto caldo delle ultime cronache giudiziarie provenienti dai tribunali fiscali, la legge prescrive che l’accordo debba essere sottoscritto dal Direttore provinciale o Regionale oppure da soggetto delegato appartenente all’area legale della Direzione. Al posto del contribuente, invece, può firmare il suo difensore.
Fonte: www.laleggepertutti.it