Spetta ad Equitalia dimostrare la regolare notifica della cartella, dovendo anche produrre in giudizio sia gli avvisi di ricevimento sia le copie delle cartelle esattoriali cui fanno riferimento, nel caso in cui il contribuente, nell’eccepire la mancata notifica della cartella o di un altro atto della riscossione, agisce in giudizio contro la stessa Equitalia.
Regolare notifica cartelle Equitalia: a chi spetta la prova?
Fornire la prova di regolare notifica spetta, come detto, ad Equitalia tramite la produzione sia degli avvisi di ricevimento e delle relate (oppure dell’estratto di ruolo) sia delle singole cartelle o degli atti notificati.
Qualora il contribuente contesti la corrispondenza tra l’avviso di ricevimento/relata e la cartella è, infatti, dovere di Equitalia tenere a deposito la copia di quest’ultima in modo da dimostrarne la correlazione con la ricevuta di notifica.
E’ quanto affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno in una recente sentenza. In caso di contestazione sulla notifica delle cartelle, sostengono i giudici, la dimostrazione di aver svolto la notifica secondo le norme di legge è l’onere probatorio più rilevante in capo ad Equitalia.
A questo fine, non è sufficiente l’allegazione degli estratti di ruolo e delle relate di notifica; bisogna, infatti, esibire la copia integrale della cartella che si assume essere stata notificata.
Anche la Corte di Cassazione, in precedenza, ha avuto modo di precisare che, nel caso in cui la cartella fosse stata notificata tramite raccomandata, “le ricevute di ritorno esibite provano solo il fatto che il contribuente abbia ricevuto un plico ma ‘non assolutamente’ il suo contenuto”.
L’esibizione della cartella è un obbligo di legge
L’esibizione della cartella è un obbligo richiesto espressamente dalla legge, che sostiene come la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notifica debba essere conservata per 5 anni dal concessionario. Quest’ultimo ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.
I giudici salernitani hanno precisato che in assenza della documentazione probatoria, Equitalia avrebbe dovuto allegare. Va comunque accertato l’avvenuto decorso del termine di prescrizione decorrente dalle date ipotizzate come notifica avvenuta.
Nel calcolo dell’eventuale termine di prescrizione, dunque, nel caso in cui Equitalia non avesse depositato le copie delle cartelle notificate insieme agli avvisi ricevimento/relate, sono le date ipotizzate di avvenuta notifica cui occorre fare riferimento.
Fonte: www.leggioggi.it