di Maria Monteleone
L’assegno divorzile può solo compensare gli squilibri economici tra i partner: la proposta di legge alla Camera.
Per anni la giurisprudenza ha riconosciuto, quasi automaticamente, l’assegno di divorzio al coniuge economicamente più debole sul solo presupposto che fosse necessario garantire a quest’ultimo il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio. Questo principio è stato tuttavia completamente ribaltato dalle ultime pronunce dei tribunali italiani, in adesione al cambio di rotta avviato dalla Cassazione [1] qualche mese fa. La Suprema Corte ha infatti precisato che l’assegno divorzile ha «natura assistenziale» e deve pertanto essere proporzionato «all’autosufficienza» del coniuge richiedente.
Il parametro del «tenore di vita» colliderebbe radicalmente con la natura stessa dell’istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici: infatti, con la sentenza di divorzio, il rapporto matrimoniale si estingue sul piano, non solo personale, ma anche economico- patrimoniale (a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali). Non si potrebbe dunque basare la determinazione dell’assegno divorzile sul tenore di vita, dovendosi invece considerare l’effettiva condizione economica del partner più debole al momento dello scioglimento del matrimonio.
Alla luce della rivoluzione giurisprudenziale in atto e della risonanza presso l’opinione pubblica, il legislatore ha ritenuto di dover intervenire sul testo normativo, con un progetto di legge che prevederebbe l’eliminazione definitiva del richiamo al tenore di vita matrimoniale.
Da cosa dipende l’assegno divorzile
La valutazione sulla necessità dell’assegno divorzile deve essere effettuata dal giudice, il quale, secondo la Cassazione:
- deve verificare, sulla base del principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi come “persone singole”, se la domanda del coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di mezzi adeguati o, comunque, impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali indici – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
- deve tener conto di tutti gli elementi indicati dalla norma (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi), e valutarli anche in rapporto alla durata del matrimonio, al fine di determinare in concreto la misura dell’assegno di divorzio.
Proposta di legge riforma condizioni assegno divorzile
Attualmente la legge sul divorzio prevede che: «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».
Il progetto di legge alla Camera dei Deputati [2] propone la riforma di questa norma, così modificandola: «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone l’attribuzione di un assegno a favore di un coniuge, destinato a compensare, per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita dei coniugi».
La nuova norma proseguirebbe così: «Nella determinazione dell’assegno il tribunale valuta le condizioni economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; le ragioni dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; la durata del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il reddito di entrambi, l’impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili, assunto dall’uno o dall’altro coniuge; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive; la mancanza di un’adeguata formazione professionale quale conseguenza dell’adempimento di doveri coniugali. Tenuto conto di tutte le circostanze il tribunale può predeterminare la durata dell’assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili. L’assegno non è dovuto nel caso in cui il matrimonio sia cessato o sciolto per violazione, da parte del richiedente l’assegno, degli obblighi coniugali».
Come si può notare, ai fini della concessione dell’assegno divorzile, viene sottolineato il concetto dello squilibrio economico tra le parti, mentre i riferimenti alle condizioni dei coniugi, ai contributi e ai sacrifici fatti da entrambi durante il matrimonio, alla durata del matrimonio ecc. rileverebbero solo nella quantificazione dell’assegno (e non nella valutazione se concederlo o meno).
In sostanza, con il divorzio, passa in secondo piano quello che è stato il passato della coppia e si guarda alla concreta attuale condizione economica dei due coniugi, dove l’assegno divorzile deve intervenire solo per compensare la disparità tra i due partner. In caso di disparità il giudice utilizza gli indici rivelatori già previsti dalla norma attualmente in vigore.
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[1] Cass. sent. n. 11504/2017.
[2] Proposta di legge n. 4605/2017.
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Fonte: www.laleggepertutti.it