di Patrizia Del Pidio
Quando un coniuge separato o divorziato può rientrare in possesso della propria quota di abitazione assegnata all’altro?
E’ possibile, dopo la sentenza di divorzio, rientrare in possesso della propria quota di abitazione assegnata al coniuge? Se si in quale circostanza è possibile?
La legge prevede la possibilità di revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale. La casa coniugale, infatti, viene di solito assegnata in caso di separazione e divorzio al coniuge collocatario dei figli minori per preservare la continuità di vita domestica a questi ultimi che, in questo modo, continueranno a vivere laddove sono cresciuti.
La revoca del provvedimento può avvenire, quindi, quando vengono meno le motivazioni che hanno portato alla sua adozione.
A sancirlo la Corte di Cassazione con diverse sentenze che stabiliscono, appunto, che la revoca dell’assegnazione è possibile se il coniuge assegnatario trasferisce la sua residenza altrove, come stabilisce la sentenza della Suprema Corte numero 11981 del 16 maggio 2013, o se i figli raggiungono la maggiore età rendendosi economicamente autosufficiente come stabilisce la sentenza della Cassazione numero 10222 del 28 aprile 2010.
La revoca dell’assegnazione, quindi, è possibile qualora il coniuge assegnatario, quando i figli raggiungono la stabilità economica, non rinunci spontaneamente.
In ogni caso entrambi i coniugi, dopo la separazione o la sentenza di divorzio, chiede al tribunale, qualora non si trovi un accordo, la modifica o la revoca della condizioni di separazione o di divorzio in caso di variazione delle condizioni economiche dell’altro.
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Fonte: www.investireoggi.it