Dopo una sentenza di separazione o divorzio, in caso di affidamento esclusivo del figlio a uno dei 2 genitori, è proprio quest’ultimo a decidere tutte le spese straordinarie per la crescita e l’educazione del minore, senza alcun bisogno di consultare l’altro genitore.
Lo ribadisce la prima sezione civile del Tribunale di Roma con la sentenza n. 13182 del 21 giugno 2016.
Spese straordinarie
E’ intervenuto il Tribunale di Roma sul caso di una coppia divorziata per la quale il giudice aveva deciso l’affidamento esclusivo della figlia alla madre. Con la sentenza di divorzio, la Corte d’Appello di Roma aveva stabilito nel 2006 che “la contribuzione per intero alle spese straordinarie […] e scolastiche” fosse da attribuire al padre. Il marito divorziato ha però deciso di ricorrere nuovamente al Tribunale riguardo il pagamento di una serie di spese mediche, scolastiche e parascolastiche che non erano state concordate precedentemente.
Nella fattispecie, l’ex marito contestava il pagamento per intero delle ingenti spese mediche di cui la figlia aveva avuto bisogno in seguito a un incidente stradale e per le quali la madre si era rivolta a strutture sanitarie private. L’ex marito faceva inoltre presente al Tribunale che la figlia gode già di una polizza sanitaria che aveva rimborsato l’80% delle spese mediche totali alla ex moglie.
Tuttavia, il Tribunale ha respinto le istanze del padre, condannandolo al rimborso di tutte le spese mediche e scolastiche sostenute per un totale di oltre 16mila euro. Secondo la sentenza, gli unici pagamenti straordinari a cui l’ex marito non è tenuto sono le spese per la scuola d’inglese (che in quanto spesa parascolastica è compresa nell’assegno di mantenimento ordinario) e quelle per la copertura dei premi assicurativi corrisposti dalla ex moglie per la polizza sanitaria.
Il padre, infatti, da come si legge nella sentenza, è tenuto, “per quanto attiene alle spese mediche di cui al decreto ingiuntivo, a rifonderle integralmente all’opposta”. L’ex marito non può quindi “trincerarsi dietro l’esistenza di una polizza assicurativa” e nemmeno avvalersi del fatto che le spese in questione attenessero a prestazioni fornite da istituti privati, tenuto conto che alla ex moglie “è stata conferita dalla sentenza Corte d’Appello piena discrezionalità nella scelta fra il servizio pubblico o privato, senza alcun obbligo di concertazione con il marito”.
Affidamento esclusivo del figlio minore: cosa prevede la legge
In questo modo è stato confermato quanto previsto dalla legge in caso di affidamento esclusivo del figlio minore dopo il divorzio. Il genitore che ha ottenuto l’affidamento, se l’ex partner è stato condannato a partecipare alle spese, può decidere di tutte le spese straordinarie relative alla crescita, alla salute e all’istruzione del minore e che esulano dall’assegno di mantenimento ordinario già corrisposto.
I limiti degli esborsi ai quali il genitore non affidatario è tenuto sono decisi dal giudice.
E in caso di affidamento condiviso?
Differente, invece, anche se di poco, la regola in caso di affidamento condiviso: il genitore non affidatario può in questo caso concordare insieme all’ex partner le spese straordinarie e il loro importo, tranne nel caso in cui queste si dimostrino necessarie per il bene del figlio.
Fonte: www.leggioggi.it