di Claudio Ruggieri
Fine dell’obbligo per i figli. La Camera adegua l’Italia all’Europa
Addio obbligo del cognome paterno per i figli: arriva la libertà di scelta. L’Aula della Camera ha approvato la proposta di legge che abolisce l’obbligo del cognome paterno per i figli, lasciando sul tema libertà di scelta ai genitori. Il testo, costituito da sette articoli, è stato approvato con voto segreto a Montecitorio con 239 sì, 92 no e 69 astenuti.
A circa nove mesi dalla sentenza dello scorso 7 gennaio (ricorso 77/07), con la quale la Corte Europea dei Diritti Umani aveva condannato l’Italia per aver negato a una coppia di coniugi la possibilità di attribuire alla figlia il cognome della madre rilevando che, nella fattispecie denunziata dalla coppia italiana, la determinazione del cognome ai figli legittimi è stata fatta sulla base di una discriminazione fondata sul sesso, e che la tradizione di esprimere l’unità della famiglia attraverso l’attribuzione a tutti i sui membri del cognome dello sposo non poteva giustificare una discriminazione verso le mogli, la Camera ha approvato il testo unico che abolisce l’obbligo del cognome paterno.
Il testo modifica la disciplina di attribuzione, introducendo il doppio cognome nell’ordinamento italiano, adeguandolo così a quello degli altri Paesi europei.
Ai genitori verrà lasciata la massima disponibilità di scelta, essi potranno infatti decidere di comune accordo di attribuire al figlio il cognome della madre, del padre oppure di entrambi.
Se, invece, non dovesse esserci accordo, il figlio porterà il cognome di entrambi in ordine alfabetico. La stessa regola vale anche per i figli nati fuori del matrimonio e riconosciuti dai due genitori e per quelli adottivi, mentre in caso di due cognomi, solo uno potrà essere trasmesso al figlio, a discrezione del genitore.
Con riguardo al maggiorenne che porta il solo cognome paterno o materno, con una semplice dichiarazione all’ufficiale di stato civile, potrà aggiungere il cognome dell’altro genitore. Se però nato fuori del matrimonio, non potrà prendere il cognome del genitore che non l’ha riconosciuto.
Il testo è passato adesso all’esame del Senato per l’ approvazione definitiva.
La nuova normativa non sarà, comunque, immediatamente operativa.
Infatti, la sua applicazione è subordinata all’entrata in vigore del regolamento (il Governo dovrà adottarlo al massimo entro un anno) che deve adeguare l’ordinamento dello stato civile.
Nell’attesa che il regolamento venga emanato, il regime transitorio prevede che sarà possibile per i nuovi nati (e per i figli adottati) l’aggiunta del cognome materno, se entrambi i genitori acconsentono, mentre per i maggiorenni, con un solo cognome, sarà possibile aggiungere anche quello dell’altro genitore.
Come abbiamo sopra ricordato, la possibilità di attribuire il cognome di entrambi i genitori è già largamente usata da tempo nei principali Paesi europei:
- In Francia il figlio può ricevere il cognome di uno o dell’altro genitore o entrambi i cognomi.
- In Germania i coniugi possono mantenere il proprio cognome o decidere quale cognome coniugale (Ehename) adottare ed assegnare alla prole. Il cognome coniugale può comunque essere preceduto o seguito dal proprio.
- Nel Regno Unito al figlio può essere attribuito il cognome del padre, della madre oppure di entrambi i genitori; è altresì possibile assegnare un cognome diverso da quello dei genitori.
- In Spagna vige la regola del “doppio cognome”, per cui ogni individuo porta il primo cognome di entrambi i genitori, nell’ordine deciso in accordo tra di essi.
Fonte: www.resapubblica.it