di Riccardo Avignone
Nell’era di internet, dove è possibile prenotare il proprio viaggio e la propria vacanza comodamente seduti a casa, le agenzie di viaggio e i tour operator si sono specializzati nell’offerta turistica diretta a quella parte di mercato che per esigenze organizzative si deve affidare all’intermediazione degli specialisti: le famiglie e i viaggi di nozze. In ambo i casi si tratta di organizzare viaggi che superano le migliaia di km, per due, tre o più persone, con i loro rispettivi bagagli, e che includano particolari escursioni ed esperienze uniche e irripetibili.
Ma nonostante promesse e premesse non fila sempre tutto liscio. Può capitare, infatti, che una volta giunti a destinazione nascano dei problemi in grado di rovinare la vacanza che tanto si è sognata, e che tanto profumatamente si è pagata. E se così fosse, quali diritti può far valere il turista danneggiato?
In questo approfondimento, attraverso la definizione di pacchetto turistico e di danno da vacanza rovinata, e grazie a due sentenze di tribunale brevemente analizzate, lo scopriremo insieme.
Il pacchetto turistico
Le agenzie e i tour operator rivolgono al pubblico dei pacchetti turistici in cui sono presenti più servizi connessi tra loro. Ma da cosa è composto esattamente il pacchetto turistico? A dircelo è l’articolo 34 del Codice del Turismo, introdotto dal Decreto Legislativo 79/2011:
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto
compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed
in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio […] che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.
Questa combinazione di diversi elementi e la loro vendita ad un prezzo precedentemente concordato, fa si che queste offerte vengano definite all inclusive, che contengono cioè tutto ciò di cui si ha bisogno per godersi la villeggiatura.
Nel corso della vendita, l’impiegato mostra al potenziale cliente depliant e/o siti internet con immagini e descrizioni del luogo, dell’albergo e dei servizi. Questo mix di informazioni contribuisce a creare nel turista delle aspettative e dei desideri. Sarà capitato a tutti almeno una volta che, imbattendosi nelle foto delle spiagge caraibiche, sia venuto da pensare “quanto vorrei essere li”. Ecco: il tour operator rende questo desiderio realtà, grazie alla stipula di un contratto, documento alla base delle pretese del turista una volta in loco. Nel caso in cui questo accordo (e di conseguenza le aspettative del cliente) non vengano rispettati, possono nascere i presupposti per un risarcimento.
Il danno non patrimoniale
La fattispecie di cui stiamo trattando è un danno non patrimoniale, cioè una lesione che può essere data da un danno fisico o no, ma che certamente ha ripercussioni sulla vita privata della parte lesa. Questi danni possono addirittura incidere sull’equilibrio familiare. A definire il danno da vacanza rovinata è sempre il Codice del Turismo, all’Art.47:
Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Il turista è per definizione colui che viaggia in paesi diversi dalla sua residenza abituale il cui scopo sia diverso dal lavoro. Mentre la vacanza è un periodo di relax e svago, in cui si possono scaricare le tensioni accumulate durante l’anno. Possiamo quindi dire che il turismo è inteso come un periodo di rigenerazione psico-fisica. Gli spostamenti imprevisti, talvolta anche di decine di km, i disagi dati dalla scarsa igiene del luogo e altre situazioni impreviste, sono periodi di vacanza inutilmente trascorsi che non solo mutilano l’esperienza, ma concorrono a trasformare la vacanza in un periodo di malessere psicologico.
Un’aggravante che viene tenuta in considerazione dai giudici in fase di processo, è l’eventualità che a subire il danno sia stata una coppia di sposi in viaggio di nozze. Proprio perché un viaggio di questo genere è un’occasione unica nella vita, importante e delicato, viene presa in seria considerazione l’irripetibilità dell’occasione perduta.
I precedenti e le sentenze
I servizi che combinati tra loro che vengono selezionati per comporre l’offerta, sono scelti sulla base di determinati requisiti minimi: la tipologia e la classificazione dell’albergo, i servizi accessori compresi e accessibili, la distanza da determinati luoghi d’interesse, dal mare o dagli impianti sciistici, la sicurezza e la qualità del trasporto.
Ho pensato quindi di riportare due sentenze, liberamente consultabili su internet, a dimostrazione di due casi al limite: lo smarrimento dei bagagli durante il viaggio e l’inquinamento ambientale.
Il tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza 13/02/2013 n.279, ha riconosciuto il diritto al risarcimento a favore del turista-consumatore per via degli “inevitabili disagi riconducibili al pregiudizio derivante dalla lesione dell’interesse di godere pienamente del viaggio organizzato in un paese distante migliaia di chilometri [Cuba], a seguito dello smarrimento di tutto il bagaglio, pregiudizio tanto più grave trattandosi di viaggio di nozze e come tale di occasione irripetibile”. Il giudice ha poi specificato che “il turista-consumatore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da parte dell’organizzatore o dal venditore, anche se la responsabilità sia ascrivibile ad altri prestatori di servizi”.
La sentenza n.153/2005 della Corte d’Appello di Trieste, II sezione, ha dato ragione ad una coppia di turisti-consumatori che aveva acquistato “un pacchetto turistico” presso un operatore turistico famoso, avente ad oggetto il soggiorno presso un club di Creta, “le fotografie del quale, pubblicate sul depliant, riproducevano una bella spiaggia antistante l’albergo ed un bel mare. Invece, giunti sul posto, avevano constatato che la spiaggia era sporca ed il mare diffusamente inquinato da idrocarburi”. Nonostante i ricorsi e le opposizione del Tour Operator che sosteneva la propria innocenza in quanto “l’inquinamento del mare non dipendeva dall’organizzatore del viaggio”, la Corte ha giustamente sentenziato che “con l’offerta del pacchetto turistico in esame, la società convenuta ha assunto obbligo di consentire agli acquirenti la fruizione di una spiaggia attrezzata e pulita e di un mare effettivamente balneabile, caratteristiche queste diffusamente evidenziate nel depliant illustrativo, che costituisce parte integrante dell’offerta contrattuale”.
Salvo casi eccezionali, in cui le colpe derivano dall’incoscienza del turista, o in cui il problema è così lieve che non viene considerato pregiudizievole ai fini dell’esperienza, le due sentenze dimostrano che il dovere dell’operatore turistico non è limitato alla semplice vendita di un viaggio. La responsabilità si formano sulla base delle promesse fatte ed è dovere di chi le ha fatte mantenerle.
E a voi? Sono mai capitate esperienze spiacevoli durante viaggi organizzati? Raccontateci le vostre esperienze nei commenti.
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Fonte: www.2duerighe.com